IN POCHE PAROLE…

Novità dal D.L. 77/2021  in tema di contabilità, d’interesse anche per gli enti locali, per evitare che alcune regole contabili possano costituire un limite alla realizzazione degli investimenti previsti nel Pnrr.


Il D.L. 77/2021, contenente “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, in vigore riporta all’art. 15 alcune significative novità in materia contabile, di cui dovranno tenere conto le amministrazioni pubbliche locali.

Naturalmente la direzione è nella prospettiva della semplificazione, allo scopo di assicurare la migliore e più efficace gestione – appunto – del Piano nazionale di rilascio e resilienza e superare alcuni vincoli ed alcune limitazioni che avrebbero potuto costituire un freno rispetto all’attuazione delle misure indicate.

Due i punti salienti che meritano di essere sottolineati.

Da una parte, si stabilisce una deroga esplicita, per le risorse del PNRR e del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari), ai vincoli di utilizzo dell’avanzo vincolato, accantonato e destinato per gli enti in disavanzo introdotti dall’art. 1, commi 897 e seguenti, della L. 145/2018.

Si tratta, come noto, delle disposizioni finalizzate a contingentare l’ammontare dell’avanzo (non libero) applicabile da parte degli enti in disavanzo, in funzione soprattutto del risultato di amministrazione di cui alla lett. A), del fondo crediti di dubbia esigibilità e della quota di disavanzo imputato nel bilancio di previsione.

Proprio per garantire la più ampia utilizzabilità delle risorse del PNRR e del PNC, qualora non siano integralmente impiegate nell’esercizio “di competenza”, è stabilito ora che esse confluiscano nel  risultato di amministrazione, proprio in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della L. 145/2018.

Dall’altra parte, invece, è introdotta una norma specifica finalizzata a modificare le regole di accertamento delle entrate rivenienti, però, dalle risorse proprio del PNRR e del PNC, nella prospettiva evidente di velocizzarne l’impiego in vista della realizzazione degli investimenti.

E’ stabilito, infatti, che l’accertamento può avvenire sulla base della formale deliberazione di riparto o  assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l’impegno dell’amministrazione  erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti.

In altri termini, è possibile procedere all’adozione dell’atto di accertamento “semplicemente” sulla base della “formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore”, senza che sia necessario che l’amministrazione erogante provvedo – a sua volta – ad adottare il provvedimento di impegno, come dovrebbe avvenire sulla base delle ordinarie modalità.

Le regole contabili sono, pertanto, adeguatamente semplificate in alcuni meccanismi, sulla base di alcuni specifici interventi allo scopo di evitare che alcune norme possano costituire un limite o un ostacolo alla piena, rapida ed integrale realizzazione degli investimenti previsti, anche al fine di tendere al rilancio economico-produttivo del sistema paese.

Marco Rossi


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