IN POCHE PAROLE …

La mancata sottoscrizione da parte del tecnico abilitato della  relazione di calcolo del progetto e la non leggibilità del cronoprogramma comportano l’esclusione dell’offerta dalla procedura telematica.

Consiglio di Stato, sez. V – sentenza 17 maggio 2021 n. 3833 Pres. Barra Caracciolo, Est. Fantini 


Deve essere esclusa da una gara di appalto l’offerta di un concorrente che abbia prodotto la relazione di calcolo relativa ai servizi energetici priva di sottoscrizione del tecnico abilitato, in quanto il documento, come previsto dal disciplinare di gara,  rappresenta un elemento costitutivo dell’offerta tecnica..

Deve essere esclusa, in una gara informatica, un’ offerta contenente un documento, previsto a pena di esclusione,  illeggibile nelle parti essenziali.

Il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica ha la finalità  di evitare che elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali e costituisce presidio all’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.


A margine

Il ricorrente, nel giudizio di primo grado,  contesta numerosi  profili di illegittimità afferenti le offerte delle prime due società in graduatoria di una procedura  aperta telematica per l’affidamento dei lavori di recupero e riqualificazione di un edificio.

Il TAR Piemonte (sentenza 15 giugno 2020, n. 382)   respinge il suo ricorso avverso la determina dirigenziale di aggiudicazione, ritenendo non rilevante ai fini dell’esclusione sia la circostanza per cui le relazioni tecniche dell’aggiudicataria risultassero non sottoscritte da professionista abilitato, sia la censura  con cui è stata lamentata la mancanza del cronoprogramma dei lavori, nell’assunto che dalla relazione prodotta fosse evincibile il processo esecutivo dell’intervento e, quindi, possibile la valutazione dell’attendibilità dell’offerta temporale.

La sentenza

Di diverso avviso la Sezione V che ha accolto l’appello, in riforma della sentenza appellata, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

I Giudici di Palazzo Spada, in particolare, hanno ritenuto che andasse  escluso il concorrente che aveva prodotto, priva di sottoscrizione, la relazione di calcolo relativa ai servizi energetici completa di elaborato di copertura ”debitamente sottoscritta da professionista abilitato. Ciò in quanto la relazione di calcolo (come, ad altro fine, il progetto) rappresenta elemento costitutivo dell’offerta tecnica e la sua mancata sottoscrizione da parte di un tecnico abilitato si traduce nella mancanza di un suo elemento essenziale, stante che la sottoscrizione costituisce un’imprescindibile garanzia a tutela della serietà e sostenibilità delle soluzioni tecniche proposte e comporta un’assunzione di responsabilità tecnica da parte del progettista.

Hanno ritenuto, inoltre, che, in una gara informatica, dovesse essere esclusa un’ offerta che contenga il cronoprogramma, previsto a pena di esclusione, praticamente illeggibile nelle parti essenziali, se l’illeggibilità del documento non discenda dal mancato funzionamento del sistema. Il documento, tecnicamente irregolare,  è sostanzialmente invalido.

Per il Collegio, infine,  l’indicazione in alcuni elaborati dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria dei costi delle singole voci specificate viola il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, e dunque il principio di segretezza delle offerte.

Infatti, tale divieto comporta che nell’offerta tecnica possano al massimo essere inclusi singoli elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica o comunque inidonei a ricostruirne il suo contenuto.


Stampa articolo