E’ approdato in Gazzetta ufficiale (S.G. 25 maggio 2021, n. 123) il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali“, in vigore dal 26 maggio 2021.
Il testo del decreto legge 73/2021
Oltre alle diverse misure per favorire la ripartenza economica del Paese, duramente colpito dalle conseguenze della pandemia, in materia di lavoro e politiche sociali e di tutela della salute, per i giovani, la scuola e la ricerca, il decreto prevede diverse disposizioni a favore degli enti territoriali, fra cui:
- misure di sostegno all’equilibrio di bilancio e, per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità, la proroga al 31 luglio dei termini per l’approvazione dei rendiconti e bilanci;
- misure urgenti in materia di trasporto locale;
- istituzione di un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021, da ripartire con decreto ministeriale per consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
- incrementato di 6,5 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2021, per le fusioni di comuni;
- incremento del contributo ai comuni turistici per il mancato incasso dell’imposta di soggiorno.
Le disposizione per gli enti territoriali
Art. 51
Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale
1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da
COVID- 19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di ulteriori
450 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate al
finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far
fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente
di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli
prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le Regioni, le Province
autonome di Trento e Bolzano e i Comuni, nei limiti delle
disponibilità del fondo di cui al medesimo comma possono anche
ricorrere a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di
passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218,
nonche' ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o
di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente, mediante apposita convenzione ovvero imponendo obblighi
di servizio. Al personale degli operatori economici esercenti il
servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11
agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, impiegato nei
servizi aggiuntivi di trasporto pubblico regionale o locale si
applicano esclusivamente le misure di sorveglianza sanitaria
effettuata dal medico competente ai sensi dell'articolo 41 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e non si applicano le
previsioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
23 febbraio 1999, n. 88, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12
aprile 1999, n. 84, relative allo svolgimento delle visite di
idoneita' fisica e psicoattitudinale.
3. Qualora all'esito dello specifico procedimento, previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1,
per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e
termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di
trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi
stabilite emerga la necessità di erogare servizi aggiuntivi
destinati esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di
primo o di secondo grado, le convenzioni di cui al comma 2 possono
essere stipulate, previa intesa con la Regione o la Provincia
autonoma e nei limiti delle risorse ad essa assegnate, anche dagli
uffici dirigenziali periferici del Ministero dell'istruzione
relativamente agli ambiti territoriali di competenza.
4. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nel
limite massimo di 45 milioni di euro, per il riconoscimento di
contributi in favore delle aziende di traporto pubblico regionale o
locale, nonche' degli operatori economici esercenti il servizio di
trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto
2003, n. 218 ovvero dei titolari di licenza per l'esercizio del
servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di
noleggio con conducente, impiegati nell'erogazione dei servizi
aggiuntivi di trasporto pubblico, a titolo di compensazione dei
maggiori costi sostenuti per l'utilizzo di prodotti per la
disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall'utenza e per
l'uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione
dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto, nonche' per ogni altra
modalita' e attivita' finalizzata a ridurre i rischi di contagi da
Covid-19.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono assegnate alle Regioni e alle Province autonome
di Trento e di Bolzano nonché alla gestione governativa della
ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario
Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione
laghi le risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei criteri
stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 816, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Con il medesimo decreto e' determinata anche
l'entita' delle eventuali risorse da destinare per le finalita' di
cui al comma 4 nonche' le modalita' di erogazione delle stesse.
6. Le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo di
cui al comma 1 possono essere utilizzate, nell'anno 2021, per le
finalita' previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.
7. Al fine di consentire una piu' efficace distribuzione degli
utenti del trasporto pubblico di linea, nonche' di realizzare un piu'
idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attivita'
economiche, lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di
trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, tenuto conto delle
misure di contenimento individuate con i provvedimenti di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e' istituito
presso il Ministero delle infrastrutture e la mobilita' sostenibili
un fondo con una dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2021,
destinato all'erogazione di contributi in favore:
a) delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 229, comma 4, del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che
provvedano, previa nomina del mobility manager di cui al citato
articolo 229, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli
spostamenti casa-lavoro del proprio personale che possa contribuire
alla realizzazione delle finalità di cui al presente comma; tali
contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse
disponibili, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse
iniziative di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di
bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli
spostamenti casa - lavoro adottati entro il termine del 31 agosto
2021;
b) degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che
provvedano, previa nomina del mobility manager scolastico di cui
all'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a
predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti
casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni, che possa
contribuire alla realizzazione delle finalità di cui al presente
comma; tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti
delle risorse disponibili, di iniziative di mobilità sostenibile,
incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di
bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei
piani degli spostamenti casa - scuola - casa adottati entro il
termine del 31 agosto 2021.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica e
dell'istruzione e previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riconoscimento dei
contributi di cui al comma 7 per il tramite degli enti locali,
indicati nel medesimo decreto, nel cui territorio sono ubicati i
soggetti beneficiari.
9. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in
complessivi euro 500 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
Art. 52 Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni 1. E' istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidita' ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidita' e' superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP. Il fondo di cui al primo periodo e' destinato alla riduzione del disavanzo ed e' ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo. 2. Per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidita' di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti e' differito al 31 luglio 2021: a) il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. 3. Il contributo straordinario in favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' incrementato di 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. 4. All'onere di cui ai commi 1 e 3, pari a 506,5 milioni di euro per l'anno 2021, e di 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 53 Misure urgenti di solidarieta' alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarieta' alimentare, nonche' di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri: a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, e' ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune; b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, e' ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo: https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_cl ass%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes; c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non puo' in ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti e' decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera. 2. All'onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 54 Restituzione riserve Province autonome Trento e Bolzano 1. Nell'anno 2021 e' corrisposto l'importo di 60 milioni di euro a ciascuna Provincia autonoma di Trento e Bolzano a titolo di restituzione delle riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e a riduzione delle somme alle medesime spettanti ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi oneri, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 55 Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno 1. All'articolo 25 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: "250 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "350 milioni di euro"; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2021.". 2. All'onere di cui al comma 1, lett. a), pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 56 Utilizzo nell'anno 2021 dei ristori 2020 e del Fondo anticipazione di liquidita' delle Regioni e Province autonome 1. Al primo periodo dell'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono vincolate per le finalita' cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021.". 2. In considerazione del protrarsi dell'emergenza COVID-19, per l'anno 2021 le Regioni e le Province autonome in disavanzo di amministrazione utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalita' previste dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidita'. Alla compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 164 milioni di euro per l'anno 2021, a 200 milioni di euro per l'anno 2022, a 190 milioni di euro per l'anno 2023, a 77 milioni di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 57 Riparto del contributo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, il secondo periodo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il ristoro delle minori entrate e' attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021 secondo gli importi indicati per ciascun ente nella seguente tabella con corrispondente riduzione del Fondo di cui al primo periodo: ======================================================= | | Riduzione del | | |concorso alla finanza| | |pubblica a titolo di | | |ristoro della perdita| | |di gettito per l'anno| | Regioni e Province autonome |2021 (in mln di euro)| +===============================+=====================+ |Valle d'Aosta | 6,78 | +-------------------------------+---------------------+ | Provincia di Trento | 28,67 | +-------------------------------+---------------------+ | Provincia di Bolzano | 29,88 | +-------------------------------+---------------------+ | Friuli-Venezia Giulia | 43,45 | +-------------------------------+---------------------+ |Sicilia | 63,00 | +-------------------------------+---------------------+ | Sardegna | 88,22 | +-------------------------------+---------------------+ | TOTALE | 260,00 | +-------------------------------+---------------------+