IN POCHE PAROLE…
I diversi orientamenti della magistratura contabile sulla qualifica o meno di agenti contabili dei titolari di strutture ricettive impongono un intervento nomofilattico o legislativo di chiarimento, in modo da evitare comportamenti difformi.
Un dubbio che permane tra gli operatori, dopo l’intervento della L. 77/2020, è la permanenza della qualifica di agenti contabili (con i conseguenti obblighi ed adempimenti) per i responsabili delle strutture ricettive ai fini dell’imposta di soggiorno.
Sulla questione è recentemente ritornata la Sezione Regionale di Controllo dell’Emilia-Romagna con un parere (n° 71/2021) che, per quanto dichiarato inammissibile, data l’interferenza con le competenze della sezione giurisdizionale, ha il merito di offrire una sintesi dei principali riferimenti giurisprudenziali che si sono formati.
Con il D.L. 34/2020, infatti, è stato previsto esplicitamente che “il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno … e del contributo di soggiorno … con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
Così nella pronuncia viene affermato che l’orientamento finora prevalente della magistratura contabile ha confermato – per tali soggetti – la qualifica di agente contabile con conseguente obbligo di resa del conto giudiziale, mediante rinvio ad alcune pronunce, di cui sono citati i riferimenti.
Le diverse pronunce delle Sezioni giurisdizionali
La prima è stata emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Sicilia (sent. 432/2020), nella quale è stato esplicitamente affermato che “deve rammentarsi che anche nella ipotesi di omesso versamento di somme ricevute a titolo di imposta da soggetto qualificabile come (per fattispecie concernenti la figura del notaio) è stata riconosciuta la giurisdizione della Corte dei conti … e la qualifica in capo al responsabile medesimo di agente contabile chiamato in giudizio per il maneggio di denaro e non quale coobbligato al pagamento delle imposte”.
Altre dalla Sezione Giurisdizionale della Toscana (sent. 273/2020, 290/2020 e 1/2021), in cui si precisa che “la suddetta disciplina, mentre appare aver operato una specifica depenalizzazione della condotta illecita del gestore di struttura alberghiera, nulla ha innovato in ordine alla responsabilità̀ contabile del gestore stesso”.
E’, altresì, affermato che il gestore della struttura alberghiera deve provvedere all’incasso della tassa di soggiorno, accantonandola, per poi successivamente trasmetterla al Comune, con la conseguenza che il gestore non assume la veste di sostituto di imposta, bensì̀ quella di responsabile del pagamento ossia di agente contabile che maneggia denaro pubblico ed è tenuto a riversarlo nelle casse dell’ente pubblico.
Inoltre, è specificato che “tali principi hanno trovato recente conferma nell’art. 180, commi 3 e 4, d.l. 34/2020 conv. in L. 77/2020”, dal momento che “le somme versate al gestore sono, fin dal momento della consegna da parte degli ospiti, denaro pubblico. Il gestore non riveste, così, la qualifica di sostituto d’imposta ma quella di responsabile del pagamento, un agente contabile che maneggia denaro pubblico ed è tenuto a riversarlo nelle casse dell’ente”.
Rilevante, e nella stessa direzione, è pure la pronuncia della III Sezione appello (sent. 188/2020), che, argomentando in ordine alle novità della L. 77/2020, ha confermato che “deve essere riconosciuta la qualifica di agente contabile al soggetto operante presso la struttura ricettiva che, per conto del Comune, incassa da coloro che vi alloggiano l’imposta di soggiorno e conseguentemente va affermata, nei suoi riguardi, anche la giurisdizione della Corte dei conti”.
Di segno contrario e più recente, invece, è l’indicazione della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti della Lombardia (sent. 38/2021), a mente della quale “a seguito dell’innovazione legislativa di cui si discute, viene meno, a parere del Collegio, la possibilità di qualificare il titolare di struttura ricettiva quale incaricato di pubblico servizio-agente contabile, non potendosi più imputare a quest’ultimo alcuna condotta di omesso versamento di denaro già ab origine di pertinenza della P.A., ma soltanto di inadempimento di un obbligo tributario nei confronti di quest’ultima”.
Data l’incertezza interpretativa si rende quindi un chiarimento definitivo, eventualmente in via legislativa, allo scopo di definire un quadro univoco, a vantaggio tanto degli operatori economici quanto degli enti locali rispetto ad un tema così delicato come gli agenti contabili, anche per i conseguenti profili di responsabilità.
Marco Rossi