IN POCHE PAROLE …

Per i debiti derivanti da sentenze nei confronti di società in house non trova applicazione la disciplina sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio degli enti locali

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 14 del 17 febbraio 2021 – Presidente Benedetti, relatori Caleo e Colucci

Il quesito

La Corte dei conti è richiesta di chiarire se sia possibile, per un ente locale, riconoscere ai sensi dell’art. 194 del Tuel, dei debiti originati da sentenze di condanna emesse nei confronti di una propria società in house.

Il parere

Dopo aver ricordato che il Tuel contempla delle ipotesi tassative e non interpretabili estensivamente per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Sezione sottolinea che l’acquisizione di partecipazioni in società di diritto comune, implica il relativo assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta. E, nel caso di società di capitali, al principio secondo cui, nelle società per azioni e in quelle a responsabilità limitata, delle obbligazioni risponde unicamente la società con il proprio patrimonio.

Tale assunto, trova conferma anche nel Tusp, laddove si prevede, da un lato, che “per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del … decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato” (art. 1, co. 3); dall’altro, che “le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria” (art. 14, co. 1).

Alla luce dell’alterità soggettiva esistente tra P.A. e società in house, si deve escludere il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio da parte dell’ente locale in presenza di debiti originati da provvedimenti giudiziari adottati direttamente nei confronti della società in house.

Nemmeno la qualificazione di società in house “strumentale”, la cui attività si estrinseca a diretto beneficio dell’ente socio, può portare a conclusione diverse, stante l’estraneità della posizione giuridica del comune socio.

Di contro, il sostegno finanziario, erogato ad un organismo partecipato per far fronte a debiti da contenzioso, appare inquadrabile nella fattispecie dell’accollo di debiti altrui, che l’Ente potrebbe deliberare, in via contrattuale, nell’ambito delle proprie scelte discrezionali,  secondo le ordinarie procedure di cui all’art. 191 Tuel, ovvero con uno specifico stanziamento di bilancio avente valenza autorizzatoria.

In tali circostanze, l’ente dovrebbe comunque dare conto delle ragioni di vantaggio e di utilità che supportano l’operazione e giustificare, in base al principio di economicità, la rinuncia implicita al limite legale della responsabilità patrimoniale della società di cui all’art. 2325 cc.

L’Ente locale dovrà, in particolare, dimostrare l’esistenza di un’esigenza di carattere pubblico superiore fornendo un’ampia e puntuale motivazione in cui:

– individuare lo schema causale di contratto al quale ricondurre l’operazione di assunzione del debito;

– effettuare una previa valutazione di sostenibilità finanziaria;

– dar conto delle ragioni di utilità alla base dell’operazione.

In ogni caso, l’interesse pubblico che giustifica l’utilizzo di risorse non potrà mai consistere nella sola tutela dei creditori, pena la violazione della par condicio creditorum.

Stefania Fabris


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