Con Circolare del 21 aprile u.s., la Direzione della Finanza Locale del Ministero dell’Interno ha fornito nuove istruzioni operative sull’inserimento dei dati finanziari relativi alla rendicontazione dei proventi da violazioni del Codice della strada nella piattaforma informatica dedicata del medesimo Ministero.

Ad integrazione e chiarimento di quanto indicato nella precedente Circolare n. 14 del 9 luglio 2020, il Ministero ha precisato che:

  • i proventi da indicare nel modello informatico sono quelli incassati nell’anno di riferimento;
  • le spese per i procedimenti amministrativi alle quali fare riferimento sono quelle strettamente inerenti all’accertamento delle violazioni e alla riscossione delle sanzioni erogate;
  • qualora il servizio di Polizia locale sia gestito in forma associata, come previsto dall’articolo 3 del decreto interministeriale del 30 dicembre 2019, l’obbligo della trasmissione dei dati finanziari in oggetto spetta all’Unione dei comuni;
  • in caso di convenzione tra più comuni, l’adempimento può essere reso dall’Ente capofila per la totalità delle somme, oppure, da ciascun ente per la propria quota parte. Sarà cura dell’ente certificatore comunicare preventivamente al Ministero l’elenco dei comuni per i quali la certificazione cumulativa viene resa;
  • anche gli enti che non abbiano riscosso proventi nell’anno di riferimento sono tenuti a trasmettere con procedura informatica la relazione, indicando valore zero.

Il termine per l’adempimento scade il 31 maggio 2021.


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