Con risposta ad interpello n. 183/2021, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le convenzioni stipulate da una Provincia con i soggetti elencati all’art. 16 della tabella, Allegato B al d.P.R. n. 642 del 1972 (ovvero con Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane) sono esenti dall’imposta di bollo.
Diversamente, in caso di stipula di convenzioni con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni e privati, detti documenti devono essere assoggettati all’imposta di bollo secondo le previsioni dell’art. 2 della Tariffa (16,00 euro per ogni foglio).
Rispetto all’imposta di registro:
- gli atti relativi a concessioni di beni, compravendite, locazioni, licitazioni, appalti, prestazioni di servizi, poiché riguardano la gestione patrimoniale, sono soggetti all’imposta di registro indipendentemente dal soggetto, pubblico o privato, con cui viene stipulata la convenzione;
- ove si tratti di convenzioni tra Pubbliche Amministrazioni riconducibili agli atti di cui all’art. 9 della Tariffa «Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale», le stesse dovranno essere registrate in termine fisso con applicazione dell’imposta nella misura del 3%, aliquota da rapportare alla base imponibile determinata ai sensi dell’art. 43 del TUR;
- nel caso in cui l’ammontare delle prestazioni non fosse determinato ma solo determinabile, occorre applicare l’art. 35 del TUR, secondo cui «Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l’imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell’art. 19».