IN POCHE PAROLE….
Le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di motivare in modo rigoroso la scelta di richiedere ai concorrenti il possesso di un fatturato superiore al doppio del valore stimato dell’appalto.
Tar Campania, Napoli, sez. V, sentenza 20 aprile 2021, n. 2497, Pres. Abbruzzese, Est. D’Alterio
La stazione appaltante deve motivare la scelta di richiedere il requisito del fatturato minimo per dimostrare la capacità economica -finanziaria del concorrente.
Di norma, la SA non può richiedere un fatturato superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, rapportato al periodo di riferimento.
Solo in casi peculiari, la SA può richiedere una soglia di fatturato superiore al limite quantitativo prescritto dalla legge, ma in tal caso ha il dovere di motivare la scelta in modo che emerga la sua intrinseca ragionevolezza e proporzionalità rispetto all’effetto riduttivo della concorrenza che ne può derivare.
I termini legali su cui parametrare il requisito sono il “fatturato minimo annuo” e il “valore stimato dell’appalto”, per cui se il fatturato richiesto è rapportato ad un arco temporale più lungo dell’anno, il valore dell’appalto corrispondente deve essere rapportato all’equivalente periodo temporale.
A margine
Una ditta impugna un bando di gara ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 ad oggetto la “Fornitura di gas medicali, comprensiva di serbatoi di stoccaggio di ossigeno liquido in comodato d’uso gratuito (Lotto 1) ed il servizio di manutenzione ordinaria e dell’esecuzione di lavori impiantistici per gli impianti e le reti di distribuzione di Presidi Ospedalieri (Lotto 2), per anni cinque” affermando la sproporzionata e immotivata previsione, quale requisito partecipativo, di un fatturato globale annuo ben oltre il limite previsto dall’art. 83, comma 4, lettera a) del d. lgs. n. 50/2016.
Più in dettaglio, in base dalla vigente normativa, il fatturato specifico richiesto quale requisito partecipativo dalla lex di gara e il corrispondente valore stimato dell’appalto dovrebbero essere calcolati in relazione al medesimo periodo di riferimento.
La S.A., pertanto, avrebbe errato nel calcolare il fatturato triennale necessario per partecipare alla gara nella misura del doppio del valore stimato dell’appalto, riferendo tuttavia quest’ultimo non al triennio bensì all’importo quinquennale, in relazione all’intero importo a base d’asta per tutta la durata dell’appalto.
Ed invero, a fronte di un “importo contrattuale annuo” messo a base di gara che, con specifico riferimento al lotto 2, è pari ad €. 4.477.500 nel quinquennio – ossia €. 895.500 (€. 4.475.000/5) per ciascun anno e €. 2.686.500 (895.500×3) nel triennio – la S.A. ha invece richiesto un fatturato nel triennio pari a €. 8.955.000 (€. 4.475.000×2), superiore all’importo massimo richiedibile, in quanto superiore al doppio del corrispondente importo triennale, pari a €. 5.373.000 (€. 2.686.500×2).
La sentenza
Il Collegio ricorda che l’art. 83 del d. lgs. n. 50/2016 prevede che “le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere: a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto” (cfr. commi 4, lettera a) e che “Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell’appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara” (cfr. comma 5).
La norma limita espressamente l’esercizio della discrezionalità della stazione appaltante sia sotto il profilo quantitativo, prescrivendo che il fatturato richiesto non possa superare il doppio del valore stimato dell’appalto, rapportato al periodo di riferimento, sia sotto un profilo sistematico, nel senso che l’amministrazione può prevedere, in casi peculiari, una soglia di fatturato superiore al limite quantitativo di cui ma una tale scelta, comportando un inevitabile restringimento della platea dei concorrenti, deve essere rigorosamente motivata, in modo che emerga la sua intrinseca ragionevolezza e proporzionalità rispetto all’effetto riduttivo della concorrenza che ne può conseguire.
La pacifica giurisprudenza in tema di requisito di fatturato specifico ha chiarito che, posto che l’art. 83, comma 5, del d. lgs. n. 50/2016 prevede tre classi di requisiti a dimostrazione della capacità economica e finanziaria e che quella relativa al fatturato minimo, tanto più se specifico, può effettivamente ridurre drasticamente la platea dei concorrenti, qualora l’Amministrazione scelga tale ipotesi è tenuta ad indicarne le ragioni indipendentemente dal rispetto del limite del doppio del valore stimato dell’appalto (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sent. 19 gennaio 2018, n. 357; TAR Napoli, Sez. V, sent. 6 maggio 2019 n. 2435).
Inoltre, la norma àncora al “fatturato minimo annuo” e al “valore stimato dell’appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso” i termini su cui parametrare il requisito, di talché, ove il fatturato richiesto sia rapportato ad un arco temporale più lungo dell’anno, il valore dell’appalto corrispondente deve essere rapportato all’equivalente arco temporale, consentendosi altrimenti alle amministrazioni, come perspicacemente rimarcato dalla difesa ricorrente, di far dipendere dalla durata dell’appalto, da esse predeterminata a monte, l’applicazione, a valle, di requisiti più o meno rigorosi.
Nel caso all’esame, a fronte di un importo triennale pari a €. 2.686.500, la S.A. ha richiesto il possesso di un fatturato complessivo nel medesimo arco temporale triennale, e segnatamente nel triennio 2017/2019, pari “a euro 8.955.000, per il lotto 2”, di talché il fatturato specifico nel triennio richiesto risulta superiore al doppio del corrispondente importo dell’appalto nel periodo di riferimento, senza che risultino rappresentate negli atti di gara “circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento”.
Con tale condotta la stazione appaltante ha finito quindi per restringere la platea dei concorrenti in un modo non giustificato, irragionevole e non necessario.
Il motivo è dunque fondato e il ricorso è accolto con conseguente annullamento degli atti di gara.
di Simonetta Fabris