IN POCHE PAROLE …
La necessità della didattica a distanza deve essere motivata in modo coerente con le risultanze dei dati scientifici
Consiglio di Stato, sez. terza, decreto presidenziale 1 aprile 2021, 1776 , Pres. Franco Frattini
Consiglio di Stato, sez. terza, decreto presidenziale 1 aprile 2021, n. 1777 , Pres. Franco Frattini
“E’ irragionevole la previsione di un meccanismo automatico di applicazione della sospensione totale della didattica in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell’intero territorio delle regioni classificate come “zona rossa”.
E’ irragionevole la disposta interruzione della didattica in presenza a fronte di documenti scientifici depositati dalla stessa Presidenza del Consiglio, da cui emergerebbe la non forte influenza delle attività di istruzione in presenza ai fini della diffusione del contagio, sicché non apparirebbe una razionale motivazione della priorità assegnata alla precauzione sanitaria a fronte della grave compressione del diritto alla istruzione, anch’esso costituzionalmente tutelato”
Com’è noto, il d.P.C.M. 14 gennaio 2021 prevede che “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli artt. 4 e 5, d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza”
Il Consiglio di Stato ha respinto, con due identici decreti monocratici cautelari del Presidente della Sezione terza, due ricorsi del Governo avverso le ordinanze cautelari del TAR Lazione, precisando le regole di trasparenza e razionale motivazione che potrebbero giustificare la compromissione del diritto allo studio in presenza.
In particolare, i decreti cautelari annotati censurano come irragionevole la previsione di un meccanismo automatico di applicazione della sospensione totale della didattica in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell’intero territorio delle regioni classificate come “zona rossa”, in carenza di una razionale motivazione della prioritaria esigenza di precauzione sanitaria a giustificazione della compromissione del diritto all’istruzione tutelato dalla Costituzione al pari del diritto alla salute.
In altri termini, diritto alla salute e diritto all’istruzione hanno pari dignità e il primo può prevalere solo per motivate prioritarie esigenze di precauzione sanitaria giustificate da coerenti dati scientifici.