IN POCHE PAROLE …
La graduatoria concorsuale di altra amministrazione può essere utilizzata anche nel caso in cui il concorso originario sia stato bandito per posizioni a tempo pieno piuttosto che a tempo parziale.
Tar Campania, Salerno, sez. I, sentenza 15 marzo 2021, n. 680, Pres. Pasanisi, Est. Sorrentino
Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia su una manifestazione di interesse riservata a soggetti idonei in graduatorie di concorsi pubblici svolti da altri enti, se ricorrono gli elementi indicatori della natura di selezione pubblica della procedura.
La Giunta è competente ad adottare il regolamento comunale per l’utilizzo delle graduatorie di concorsi di altri enti, in quanto atto riconducibile al regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi.
Condizione di legittimità della scelta di avvalersi della graduatoria di altra amministrazione è l’approvazione di un formale accordo con deliberazione della Giunta, a nulla rilevando che l’avviso di manifestazione di interesse sia stato sottoscritto da un impiegato di categoria C.
Per l’utilizzo di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni non rileva che il concorso originario sia stato bandito per posizioni a tempo pieno piuttosto che a tempo parziale, sempre che il profilo ricercato sia equivalente.
A margine
Il ricorrente impugna l’avviso pubblico di manifestazione di interesse di un Comune, riservato a soggetti idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, ai fini della copertura di 2 posti a tempo indeterminato e parziale (50%) di due posti di agenti di polizia locale, in esito alla quale si è classificato in 3° posizione affermando che, con tale avviso, il Comune avrebbe illegittimamente obliterato le regole e le procedure previste per attingere a graduatorie concorsuali approvate da altre amministrazioni mediante scorrimento.
Tra i vari motivi, il ricorrente afferma:
- che il primo vincitore sarebbe stato attinto da una graduatoria scaduta mentre per il secondo, non si sarebbe data prova dell’effettiva assunzione dei soggetti che lo precedevano nella graduatoria da cui è stato attinto;
- l’incompetenza della Giunta comunale nell’approvazione del regolamento per l’utilizzo delle graduatorie di concorsi di altri enti;
- la violazione della previsione di cui all’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, sulla composizione della commissione giudicatrice che, nel caso di specie, risulta costituita da funzionari interni al Comune e non da soggetti estranei all’amministrazione;
- la violazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, non essendovi traccia, negli atti di indizione della procedura, del previo espletamento della prescritta mobilità volontaria, la quale avrebbe dovuto essere anteposta all’avvio di nuove procedure concorsuali e all’utilizzo di eventuali graduatorie ancora valide;
- la violazione della regola che impone che l’accordo tra le PP.AA interessate debba intervenire, necessariamente, prima dell’utilizzazione della graduatoria stessa.
I controinteressati, costituiti in giudizio, affermano invece la “disomogeneità” della posizione professionale richiesta dall’avviso pubblico (parte time 50 %) rispetto a quella a cui si riferisce la graduatoria nella quale è inserito il ricorrente (tempo pieno) e pertanto l’assenza di legittimazione al ricorso in capo a quest’ultimo.
I ricorrenti eccepiscono poi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo vertendosi nella fattispecie in materia di violazione di diritti soggettivi.
La sentenza
Il Tar rigetta l’eccepito difetto di giurisdizione, ritenendo che nella fattispecie ricorrano tutti gli indici rilevatori della natura di selezione pubblica della procedura individuati dalla giurisprudenza(fra le molte, Cons. Stato, Sez. III, 12 ottobre 2020, n. 6041; Cons. Stato, Sez. V, 10 ottobre 2017, n. 4684; T.A.R. Catania, sez. II, 18 settembre 2020, n. 2234). Ciò in quanto la procedura si è così articolata: pubblicazione di un bando con la previsione di specifici requisiti, formazione di un elenco di ammessi ed esclusi, nomina di una commissione esaminatrice, svolgimento di un colloquio, assegnazione di un punteggio (in relazione a “titoli” e ad un colloquio orale) e nella formazione di una graduatoria finale di merito in esito alla procedura selettiva, cui attingere secondo l’ordine di graduatoria
Nel merito le tesi dei ricorrenti non convincono il Collegio, che conclude per il rigetto del ricorso.
Quanto alla posizione del ricorrente e la contestata disomogeneità del profilo professionale, il Tar ritiene la doglianza non fondata in quanto il suddetto profilo è quello di agente di polizia municipale, corrispondente a quello dell’avviso pubblico, non rilevando la diversa configurazione temporale della prestazione lavorativa richiesta.
Sui punti contestati dai ricorrenti, il Tar rileva che:
- il motivo sulla vigenza della graduatoria proposto dal primo vincitore non merita accoglimento, in quanto risulta agli atti che il procedimento di utilizzo delle graduatorie si è concluso il 30 settembre 2020 (ultimo giorno di vigenza della graduatoria contestata) con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro il quale produce effetti costitutivi del rapporto di impiego a nulla rilevando (se non sul piano economico) la posteriore decorrenza della presa di servizio da parte dell’interessato;
- non merita accoglimento nemmeno il motivo relativo al secondo classificato in quanto non può in alcun modo attribuirsi rilevanza alla nota comunicata dal Comune che ha consentito l’utilizzo della sua graduatoria in assenza di effettivo aggiornamento della stessa, con la sottoscrizione di un mero impiegato “istruttore”. Il profilo di illegittimità dell’incompetenza del soggetto sottoscrittore della nota risulta del tutto evanescente, ove si consideri il contenuto puramente informativo della nota, rientrante nell’ordinaria attività di collaborazione tra uffici pubblici e diretta a chiarire una mera situazione di fatto, senza spendita di alcun potere decisionale idoneo a impegnare verso l’esterno l’ente comunale (che, invece, ha condiviso la graduatoria con formale accordo approvato mediante delibera di Giunta municipale);
- non sussiste l’incompetenza della Giunta rispetto all’adozione del regolamento comunale per l’utilizzo delle graduatorie di concorsi di altri enti in quanto l’art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000 prevede la competenza della Giunta per l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel quale rientra la regolamentazione concernente le modalità di alimentazione della dotazione organica di personale e, quindi, le procedure concorsuali a ciò deputate;
- non è fondato il motivo sulla composizione della commissione in quanto il regolamento approvato dalla giunta prevede, in conformità agli artt. 9, c.2, D.P.R. n. 487/1994 e 35, c. 3, d.lgs. n. 165/2001, di “nominare, in caso di pluralità di manifestazioni di interesse, una commissione, composta da tre componenti interni e/o esterni che dovrà provvedere all’esame dei curricula e allo svolgimento del colloquio”;
- non sussiste violazione di legge per l’omessa attivazione della mobilità volontaria in quanto l’art. 3, c. 8 della legge n. 59/2019 dispone, per il triennio 2019-2021, che le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni e le conseguenti assunzioni “possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’art. 30 del medesimo d.lgs. n. 165/2001”;
- non è dimostrata in concreto la paventata lesione dell’art. 97 Cost. per non esservi stato preventivo accordo tra il Comune e le amministrazioni detentrici delle singole graduatorie da utilizzare, non essendo stata fornita la prova o elementi indiziari per cui l’intesa tra le P.A. sarebbe intervenuta successivamente all’utilizzazione delle relative graduatorie concorsuali.
di Simonetta Fabris