IN POCHE PAROLE…
La verifica facoltativa dell’anomalia dell’offerta si caratterizza per un’ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, salva la necessità dell’individuazione di indicatori sull’opportunità della stessa.
Tar Campania, Salerno, sez. II, sentenza 16 marzo 2021, n. 697, Pres. Pasanisi, Est. Saporito
A margine
In esito all’esame delle giustificazioni prodotte nell’ambito di una gara per l’affidamento di alcuni lavori sotto soglia, l’impresa prima classificata viene esclusa per rilevata anomalia della propria offerta ai sensi dell’art. 97 c. 3, D.lgs. 50/2016, in quanto sia il punteggio dell’offerta quantitativa (tempo-prezzo) sia l’offerta qualitativa (miglioria tecnica) risultavano superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara.
L’impresa ricorre al Tar affermando che perché un’offerta possa considerarsi anomala è necessario che sia il punteggio ottenuto relativo al “prezzo” (e, cioè, l’offerta economica), sia la somma dei punteggi relativi agli “altri elementi di valutazione” (offerta tecnica + offerta tempo), risultino entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei relativi punteggi massimi previsti nel bando di gara;
Nel caso in esame, l’offerta della ricorrente (che ha ottenuto il punteggio di 6,740/10 per l’offerta economica, di 79,792/80 per l’offerta tecnica e di 10/10 per l’offerta tempo), non potrebbe essere considerata anomala in quanto il punteggio relativo al prezzo, pari a 6,740, è inferiore ai 4/5, pari ad 8, del punteggio massimo previsto (e, cioè, 10).
Pertanto, la stazione appaltante avrebbe del tutto erroneamente calcolato l’anomalia rapportando la somma dei punteggi per l’offerta prezzo e l’offerta temporale, da un lato, e il punteggio dell’elemento “offerta tecnica”, dall’altro, ai quattro quinti dei relativi punteggi massimi previsti dal bando.
La sentenza
Il Tar ricorda che, ai sensi dell’art. 97, comma 3, D.lgs. 50/2016, ai fini dell’attivazione della verifica c.d. obbligatoria di anomalia (nelle ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa), è necessario che sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
Quindi, se i punti relativi al solo prezzo non sono pari o superiori a tale limite, non può essere attivata la verifica obbligatoria. Tuttavia, poiché la norma in esame richiama il successivo comma 6, che prevede la verifica “facoltativa” di anomalia, può essere ciò nondimeno attivata tale seconda fattispecie di verifica.
Nella fattispecie, il bando di gara prevedeva la ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, in base ai seguenti elementi: valutazione di natura qualitativa (offerta tecnica): 80 punti massimi; valutazione di natura quantitativa (offerta economica): 10 punti massimi; valutazione di natura quantitativa (offerta temporale): 10 punti massimi.
Tale circostanza non può tuttavia comportare – come preteso dal Comune – che l’offerta temporale, in quanto componente degli “elementi quantitativi” secondo le previsioni della lex specialis, sia aggregata all’offerta economica, e con essa considerata unitariamente, anche ai fini della verifica di anomalia. Depone in senso contrario il tenore letterale dell’art. 97, comma 3 – che distingue nettamente da un lato il “prezzo”, dall’altro “gli altri elementi di valutazione” – pedissequamente richiamato dalla lex specialis, che non introduce sul punto alcuna disciplina specifica.
Ciò premesso, ad avviso del Tar, la verifica dell’anomalia compiuta dal Comune rientra nell’ipotesi di verifica facoltativa dell’anomalia dell’offerta indicata dal successivo comma 6 dell’art. 97 a norma della quale “la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”.
Tale verifica facoltativa configura una potestà ampiamente discrezionale che prescinde “dall’uso di particolari forme sacramentali”, salva la necessità della “individuazione espressa degli indicatori che – in assenza della condizione di superamento dei 4/5 di entrambe le componenti tecnica ed economica dell’offerta predeterminata legislativamente per la verifica di anomalia – facciano ritenere l’opportunità di procedere alla suddetta verifica. Ciò in quanto l’indicazione di tale rilievo (che la legge richiede espressamente) è preordinato a coordinare ed orientare lo sviluppo del giudizio di anomalia, dal momento che l’individuazione degli “elementi specifici” guiderà le concorrenti alla stesura dei necessari chiarimenti, apprestando così un contrappeso – in una corretta logica di bilanciamento delle esigenze di celerità nell’aggiudicazione e di tipicità dell’esercizio del potere – alla pur lata discrezionalità che la S.A. possiede nella decisione di procedere a tale verifica” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 24 luglio 2020, n. 8740).
Si rammenta inoltre l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “la scelta, espressione di discrezionalità quanto mai ampia, di sottoporre o meno a verifica facoltativa di anomalia l’offerta è sindacabile solamente in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto, né richiede motivazione” (Consiglio di Stato sez. V, 6 settembre 2018, n. 5231).
Nel caso in esame, il Collegio ritiene che la richiesta di giustificazioni predisposta dal Rup possa essere qualificata come un’ipotesi in cui la stazione appaltante ha inteso attivare – pur senza esplicitamente dichiararlo – una verifica di anomalia facoltativa, richiamando in proposito elementi specifici tali da far ritenere l’opportunità di procedere alla suddetta verifica, rappresentati dalla circostanza che sia l’offerta quantitativa (tempo-prezzo) sia l’offerta qualitativa (miglioria tecnica) hanno raggiunto punteggi nettamente elevati. Tale scelta non risulta irragionevole, potendo ben sorgere dubbi sulla sostenibilità di una offerta qualitativamente molto elevata (la ricorrente ha ottenuto un punteggio pari a 79,792 su un punteggio massimo di 80 per l’offerta tecnica) realizzata in un orizzonte temporale esiguo sulla base di un prezzo contenuto (sia pure non tale, ex se, da far scattare una verifica obbligatoria).
di Simonetta Fabris