IN POCHE PAROLE…
La formazione di un elenco di operatori suddiviso per fasce di valore attenua il rigore dell’obbligo di rotazione
Tar Basilicata, Potenza, sez. I, sentenza 12 febbraio 2021, n. 125, Pres. Donadono, Est. Mastrantuono
Non sussiste violazione del principio di rotazione nel caso di affidamento di un appalto mediante procedura negoziata ad una impresa iscritta nell’elenco operatori della stazione appaltante già affidataria di altro appalto per un importo ricadente in altra fascia di valore in cui è suddiviso l’elenco.
A margine
La ditta seconda classificata di una procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), D.L. n. 76/2020, conv. nella L. n. 120/2020, per l’affidamento di alcuni lavori di adeguamento sismico di una scuola, impugna l’aggiudicazione finale affermando la violazione del principio di rotazione per avere, la stazione appaltante, aggiudicato la gara ad una impresa già affidataria di lavori analoghi in una precedente procedura negoziata.
La sentenza
Il Tar respinge il ricorso evidenziando che, a norma dell’Avviso pubblico (dell’anno 2019) per la formazione di un elenco telematico di operatori economici interessati ad essere invitati a gare di lavori, servizi e forniture, indette dalla stazione appaltante, gli appalti di lavori sono stati suddivisi “per categoria di iscrizione e fasce di importo”, distinguendo 7 fasce, a partire da appalti di valore pari € 150.000,00 fino alla soglia comunitaria di € 5.225.000,00.
Pertanto, nella specie, il principio di rotazione non è stato violato, perché l’importo a base di gara della precedente procedura, aggiudicata alla contro interessata, aveva a base di gara l’importo di € 524.955,18 ricadente in altra fascia rispetto alla gara de quo, e la controinteressata risulta iscritta in entrambe le fasce.
Inoltre, proprio perché l’impresa risulta iscritta in elenco, non rileva che la stessa sia stata indicata direttamente, ai fini dell’invito, dal RUP, e non sia stata, come le altre 14 ditte, estratta dall’elenco telematico secondo l’ordine di iscrizione.
A riprova di ciò, si sottolinea che l’ANAC, nelle Linee Guida 4, attuative dell’art. 36, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, ha precisato che le stazioni appaltanti possono “individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti”, previo avviso pubblico, indicante “la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l’Amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo”.
Conseguentemente, deve ritenersi irrilevante la contraddizione, rilevata dalla ricorrente, tra il verbale nel quale la Commissione giudicatrice specifica che i 14 operatori economici invitati sono stati “selezionati dall’Elenco telematico secondo l’ordine di iscrizione”, e l’avviso pubblico del 2019, che disciplina la formazione dell’Elenco telematico aperto degli operatori economici, nella parte in cui prevede che “gli operatori sono invitati mediante l’applicazione di un algoritmo che li individua in ordine inverso rispetto agli inviti accumulati sulla categoria della gara e sulla relativa fascia di importo”.
di Simonetta Fabris