IN POCHE PAROLE …

La stazione appaltante può correggere l’errore materiale nell’offerta solo se riconoscibile.


Tar Veneto, sez. III, sentenza 2 marzo 2021, n. 291, Pres. Farina, Est. Farlferi


Fermo restando il principio di immodificabilità dell’offerta, posto a tutela dell’imparzialità e della trasparenza, l’errore materiale può essere rettificato d’ufficio dall’amministrazione soltanto nell’ipotesi in cui lo stesso risulti riconoscibile.

L’offerente deve essere incorso in una svista rilevabile ictu oculi, ossia senza svolgere sul punto particolari approfondimenti in base a semplici e intellegibili operazioni di carattere matematico.


A margine

Un’ impresa viene esclusa da una procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici su piattaforma telematica, suddivisa in 40 lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  per una discordanza tra l’importo complessivo offerto inserito in piattaforma e quanto indicato nello specifico allegato.

L’impresa ricorre pertanto al Tar affermando che si sarebbe trattato di mero errore di trascrizione dell’importo complessivamente offerto che non avrebbe influito sulla certezza dell’offerta e che il RUP, in caso di dubbi (peraltro insussistenti nel caso concreto), avrebbe potuto chiedere conferma alla società ricorrente in ordine all’effettivo importo, non trattandosi di soccorso istruttorio ma procedimentale.

La sentenza

Il Tar ricorda che, nella materia degli appalti pubblici, vige il principio generale della immodificabilità dell’offerta, che è regola posta a tutela della imparzialità e della trasparenza dell’agire della stazione appaltante, nonché a ineludibile tutela del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici.

Sul punto la giurisprudenza ha espresso i seguenti principi:

  • fermo restando il principio di immodificabilità dell’offerta, l’errore materiale può essere rettificato d’ufficio dall’amministrazione soltanto nell’ipotesi in cui lo stesso risulti riconoscibile. Tale riconoscibilità deve comunque essere valutata e valutabile ex ante;
  • l’offerente deve essere incorso in una svista rilevabile ictu oculi, ossia senza svolgere sul punto particolari approfondimenti in base a semplici e intellegibili operazioni di carattere matematico (ossia meri interventi di rettifica del dato numerico non corretto);
  • deve risultare palese l’effettiva volontà negoziale che il concorrente abbia inteso manifestare, senza particolari attività di verifica o di interpretazione circa il contenuto dell’offerta formulata.

Più in particolare, una tale volontà deve poter essere ricostruita, ossia rettificata d’ufficio, senza ricorrere ad “ausili esterni” o a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima (quali il soccorso istruttorio, dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente o altri supplementi di natura tecnica). Non deve in altre parole rinvenirsi alcuna “attività manipolativa”, da parte della stazione appaltante, onde correggere il suddetto errore materiale” (in tal senso TAR Lazio, Roma, Sez. III, 4 gennaio 2021, n. 62, che richiama TAR Toscana, sez. III, 24 luglio 2020, n. 970).

Alla luce di quanto sopra il ricorso merita accoglimento in quanto l’importo complessivo indicato dalla ricorrente nell’apposito modello (pari ad euro 28.312) non è dato (solo) dalla somma dei prezzi unitari, ma dall’addizione dei prezzi unitari ivi indicati (pari ad euro 27.520,00) sommata al costo del servizio per conto deposito (pari ad euro 396X2, cioè complessivi euro 792), per un totale complessivo di euro 28.312,00.

Tale circostanza, peraltro, è risultata fin da subito ben chiara al RUP il quale, nella propria comunicazione di esclusione, ha precisato che l’offerta della società ricorrente, pur avendo indicato il costo conto deposito nell’offerta, non lo ha poi conteggiato nell’importo complessivo in piattaforma.

L’Amministrazione, dunque, ha immediatamente rilevato l’errore di trascrizione (così dimostrando la piena riconoscibilità del medesimo), ben comprendendo che lo stesso consisteva nella mancata somma del costo del servizio conto deposito (correttamente indicato nel modello) con l’importo derivante dalla somma dei prezzi unitari, individuando, quindi, chiaramente l’effettiva volontà del concorrente di offrire un determinato importo, ma ciò nonostante ha ritenuto, in via automatica, l’offerta equivoca e non certa, disponendone l’esclusione.

Diversamente, l’Amministrazione, una volta rilevato l’errore di trascrizione, avrebbe dovuto effettuare una mera operazione matematica di somma algebrica tra l’importo derivante dalla somma dei prezzi unitari con quello del servizio in conto deposito, come dettagliatamente indicato dall’offerente nell’apposito modello, costituente parte integrante dell’offerta economica.


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