Con Circolare del 2 marzo u.s., il Ministero dell’Interno ha reso noto che, alla luce di quanto previsto dalla L. n. 21/2021, di conversione, con modificazioni, del dl. n. 183/2020, cd “Milleproroghe”, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali con mandato scaduto nel corso dell’anno 2020 (il cui termine di svolgimento era già stato rinviato ad una data compresa entro il 31 marzo 2021, dall’art. 1, co. 4-quinquiesdecies, del dl n. 125/2020, convertito dalla L. n. 159/2020) devono svolgersi “entro sessanta giorni dalla data dell’ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all’anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni”.

Per tali consultazioni, il relativo procedimento elettorale dovrà pertanto essere integralmente rinnovato.

Gli stessi termini di svolgimento “si applicano anche per le elezioni degli organi delle città metropolitane, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro il primo semestre dell’anno 2021”.

Fino al rinnovo degli organi, viene prorogata la durata del mandato di quelli in carica.

 


Stampa articolo