IN POCHE PAROLE …
La richiesta di accesso agli atti di gara deve essere presentata entro il termine massimo di 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, per evitare il decorso del termine di decadenza per la presentazione del ricorso.
Tar Catanzaro, sez. I, sent. 22 febbraio 2021, n. 359 – Pres. Pennetti, Est. Goggiamani
L’istanza di accesso agli atti di gara comporta la “dilazione temporale” per la proposizione del ricorso solo se il concorrente presenta la richiesta entro il termine massimo di 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione.
A margine
Fatto
La Sezione I del Tribunale calabro ha ritenuto irricevibile il ricorso del secondo classificato in una gara per l’aggiudicazione di lavori di adeguamento sismico di un poliambulatorio, in quanto presentato oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 120 del codice del processo amministrativo.
Per giungere a tale conclusione, il Collegio ha affrontato la questione preliminare del dies a quo da cui far decorrere il termine dimezzato rispetto a quello ordinario per l’impugnazione dell’atto di aggiudicazione nel caso in cui il ricorrente abbia presentato istanza di accesso agli atti di gara.
La sentenza
Il Collegio ha richiamato, innanzitutto, i principi enunciati dall”Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, relativi alla decorrenza del termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione e alle proroghe in caso di proposizione di un’istanza di accesso. Su tali questioni, infatti, si era formato un contrasto giurisprudenziale, dovuto al mancato coordinamento fra l’art. 120 del codice del processo amministrativo, che fa rinvio all’art. 79 comma 5 quater del codice dei contratti del 2006 sul termine di 10 giorni per l’accesso agli atti,, e l’art. 76 del codice dei contratti del 2016 , che non riproduce la stessa disposizione dell’art. 79 del vecchio codice (Cons. St, A.P. sent. 2 luglio 2020, n. 12).
L’Adunanza Plenaria, sulle questioni controverse deferite dalla Sezione Quinta del Consiglio di Stato con ordinanza n. 2215 del 2020, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1° sono idonee a far decorrere il termine per l’impugnazione dell’atto di aggiudicazione le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati.
2° la presentazione della richiesta di accesso agli atti di gara comporta la “dilazione temporale” per la proposizione del ricorso quando i motivi conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.
3° se l’Amministrazione aggiudicatrice rifiuta l’accesso o impedisce con comportamenti dilatori l’immediata conoscenza degli atti di gara, il termine per l’impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da quando l’interessato li abbia conosciuti.
4° Il termine entro il quale l’impresa è tenuta proporre istanza di accesso, in quanto incidente sul termine di decadenza dell’art. 120 c.p.a., è di quindici giorni, analogicamente estendendo il termine previsto dall’art. 76, comma 2, nuovo c.c.p. per la p.a. per far accedere a quello ad quem per l’operatore per avanzare l’istanza di accesso per identità di ratio.
Sulla base di tali principi il Collegio ha ritenuto che sussista un termine finale esigibile dall’impresa per avere completa cognizione degli atti e lo individua in quindici giorni decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione; ciò serve ad evitare che il termine di impugnazione sia rimesso alle iniziative di ostensione (consapevoli o meno) dell’operatore economico con inaccettabili conseguenze di incertezza sulla stabilità degli atti della procedura di evidenza pubblica e di conseguenza sui tempi del contratto.
Conclusioni
L’individuazione del dies a quo per l’impugnazione dipende, quindi, non solo dall’obbligo del rispetto da parte della stazione appaltante delle disposizioni sulle formalità inerenti all’informazione e alla pubblicazione degli atti, ma anche dal dovere di diligenza dell’impresa cui è imposto l’onere di effettuare l’accesso con una richiesta scritta entro un termine massimo di 15 giorni. E ciò, – si aggiunge – anche in osservanza del principio di leale collaborazione e buona fede nei rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione, sancito , dopo la novella del 2020, dalla legge sul procedimento amministrativo (art. 1, comma 6, della L. 241 del 1990, aggiunto dall’art. 12, co 1, lett. Oa) D.L. 76/2020).