IN POCHE PAROLE…

L’inosservanza della richiesta di integrazione documentale giustifica la sanzione espulsiva dalla gara per violazione del dovere di collaborazione del concorrente anche in caso di mancata integrazione della dichiarazione sulla privacy.


Tar Sicilia, Palermo, sentenza 8 febbraio 2021, n. 471, Pres. Quiligotti, Est. Commandatore


La disciplina del soccorso istruttorio autorizza la sanzione espulsiva ‘quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell’impresa concorrente, all’obbligo di integrazione documentale.

La mancata presentazione della dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali giustifica l’esclusione dell’impresa dalla gara in quanto trattasi di dichiarazione atta a dimostrare che la stazione ha ottemperato agli obblighi informativi sulla stessa gravanti ai sensi del Regolamento (EU) 2016/679.


A margine

Una impresa viene esclusa da una procedura negoziata senza bando per l’affidamento di “lavori di regimazione idraulica”, per mancata presentazione di una dichiarazione sulla privacy in esito all’esperimento negativo del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, c. 9 del d.lgs. 50/2016.

L’impresa ricorre pertanto al Tar affermando ritenendo di aver già regolarmente presentato, all’interno della domanda di partecipazione, la dichiarazione sulla privacy.

La sentenza 

Il Tar ritiene il ricorso infondato evidenziando che nella lettera invito era puntualmente previsto che nella busta amministrativa dovevano essere presentati: …“Dichiarazione controfirmata da parte del titolare o legale rappresentante dell’Operatore economico ovvero da un procuratore con poteri di firma […] attestante […] che l’Impresa è informata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara per la quale la presente dichiarazione viene resa, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo Decreto”.

Nel caso in esame, la dichiarazione allegata dalla ricorrente in seno alla domanda di partecipazione era incompleta poiché carente della parte in cui doveva attestarsi l’ “esistenza dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo Decreto”.

Ciò premesso, nonostante l’attivazione del soccorso istruttorio, la ricorrente non ha integrato la predetta dichiarazione venendo esclusa dalla gara.

Anzitutto, il Tar rileva che, nella fattispecie in esame, non è pertinente il richiamo al principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, del d.lgs. 50/2016 poiché ciò che rileva sono le conseguenze dell’inottemperanza alle richieste di regolarizzazione avanzate dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, ove si prevede espressamente che “In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara”.

La misura espulsiva, pertanto, si giustifica in relazione alla mancata collaborazione, sotto il profilo dell’integrazione o regolarizzazione documentale, della società ricorrente (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 2 dicembre 2019, n. 13781).

Infatti, la giurisprudenza ha rilevato come la disciplina del soccorso istruttorio autorizzi la sanzione espulsiva quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell’impresa concorrente, all’obbligo di integrazione documentale’ (Cons. St. Ad. Plen. 16/2014 4849/2015).

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali, richiesta tramite soccorso istruttorio, doveva necessariamente essere sottoscritta dalla concorrente poiché così previsto dalla lettera invito e confermato dalla giurisprudenza amministrativa.

Sul punto, non appare rilevante la circostanza che la dichiarazione era rinvenibile dalla documentazione già prodotta non necessitando di alcuna integrazione.

L’obbligo dichiarativo di cui si controverte non ha infatti un oggetto inesistente poiché le disposizioni dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, abrogate dal d.lgs. n. 101/2018 (a far data dal 18 settembre 2018), sono sostanzialmente riproposte agli artt. 13 e 15 del Regolamento (EU) 2016/679, entrato in vigore il 25 maggio 2018.

Né può affermarsi che la dichiarazione richiesta costituisca un inutile aggravio procedimentale, giacché la stessa rappresenta la garanzia per la stazione appaltante di avere ottemperato agli obblighi informativi sulla stessa gravanti ai sensi del Regolamento (EU) 2016/679.

In altre parole, la sottoscrizione del modulo da parte del concorrente costituisce un necessario adempimento procedimentale che consente alla stazione appaltante di dimostrare cartolarmente, senza possibilità di contestazione successiva, di avere ottemperato alle previsioni di adeguata informazione dell’interessato discendenti dalla normativa comunitaria.

di Simonetta Fabris


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