IN POCHE PAROLE

L’aggiudicazione nei confronti di imprese diverse ma imputabili ad unico centro decisionale comporta la violazione sostanziale del principio di rotazione.


Tar Puglia, Lecce, sez. II, sentenza 4 febbraio 2021, n. 193, Pres. e Est. Palmieri

Due imprese formalmente diverse in quanto dotate di diversa partita iva ma con medesima sede legale, stesso numero telefonico e con legali rappresentati, dell’una e dell’altra, i due coniugi conviventi, risultano riconducibili ad un unico centro di interesse.


A margine

L’impresa seconda classificata di una gara per l’affidamento di un servizio di pulizia immobili impugna il provvedimento di aggiudicazione per violazione del principio di rotazione sancito dall’art. 36, del d. lgs. n. 50/2016, affermando che la contro interessata aggiudicataria si identifica sostanzialmente con l’affidatario uscente del servizio, stante che  presenta collegamenti sostanziali tali da prefigurare un unico centro di interesse.

La sentenza – Il Tar accoglie il ricorso ricordando, che per condivisa giurisprudenza amministrativa, il principio di rotazione di cui all’ art. 36, comma 1, d. lgs. n. 50/2016, costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata (Cons. Stato, V, 12 settembre 2019, n. 6160); esso ha infatti l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio (Cons. Stato, VI, 4 giugno 2019, n. 3755).

In questa ottica, non è casuale la scelta del legislatore di imporre il rispetto del principio della rotazione già nella fase dell’invito degli operatori alla procedura di gara; lo scopo, infatti, è quello di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch’essi chiamati dalla stazione appaltante a presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro” (C.d.S, V, 15/12/2020 , n. 8030).

Nel caso di specie, l’impresa uscente e quella entrante hanno lo stesso indirizzo e recapito telefonico registrato su Consip, nonché lo stesso numero telefonico.

Inoltre, i legali rappresentanti dell’affidatario uscente e di quello entrante sono persone coniugate tra loro, nonché conviventi risiedenti nell’unico luogo.

Alla luce di tali elementi documentali, è evidente che le due società, seppur formalmente diverse (in quanto dotate di diversa P. IVA), sono sostanzialmente riconducibili ad un unico centro di interesse, rappresentato dai coniugi conviventi, nonché legali rappresentanti dell’una e dell’altra società.

Per tali ragioni, l’aggiudicazione si è tradotta in un sostanziale svuotamento del principio di rotazione sancito dal citato art. 36, essendo la gara aggiudicata per due annualità consecutive al medesimo centro decisionale, in elusione della cennata previsione normativa.

Alla luce di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, si dispone l’annullamento dell’atto impugnato e la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato avuto riguardo allo stato di iniziale esecuzione del servizio (un mese circa).

Non può invece essere disposto il subentro, dovendo ancora l’Amministrazione procedere alla verifica, in capo alla ricorrente dei requisiti di ordine generale. Ciò salva la facoltà dell’Amministrazione di disporre esecuzione immediata e provvisoria del servizio in esame, ai sensi dell’art. 8, d.l. n. 76/2020 e s.m.


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