IN POCHE PAROLE

Nei concorsi pubblici per l’accesso all’impiego, i titoli di preferenza di cui all’art. 5, c. 4, del dpr 487/1994 devono essere valutati prima del criterio della minore età, ex art. 3, legge 127/1997.


Tar Lazio, Roma, sez. I quater, sentenza 29 gennaio 2021, n. 1219, Pres. Tomassetti, Est. Andolfi


Nel reclutamento del pubblico impiego, il criterio della minore età rappresenta un elemento preferenziale soltanto in via residuale, ossia nei casi di parità dopo la valutazione del merito e dei titoli di preferenza indicati al comma 4 dell’art. 5 del dpr 487/1994.

A margine

Un candidato a un concorso interno per titoli di servizio ed esame per complessivi 49 posti di ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria, impugna la graduatoria finale nella parte in cui lo colloca come primo tra i non vincitori e contestando la posizione di due controinteressati, che lo precedono, collocati in posizioni diverse nonostante avessero ottenuto lo stesso punteggio di merito.

In particolare, il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 5 del d.p.r. 487 del 1994 sui titoli di preferenza a parità di merito.

La sentenza – Il collegio ricorda che l’articolo 5 del d.p.r. 487/1994, contempla, tra i titoli di preferenza, al numero 17, il lodevole servizio, prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso. In caso di ulteriore parità di merito e di titoli, il regolamento prevede che la preferenza sia determinata dal numero dei figli a carico, dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche e, infine, dalla maggiore età.

L’articolo 3, comma 7, della legge 127/1997, e s.m. ha disposto che, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d’esame pari punteggio, sia preferito il candidato più giovane di età.

Tuttavia, con un condivisibile orientamento giurisprudenziale, si ritiene che nei concorsi pubblici per l’accesso all’impiego, i titoli di preferenza di cui all’art. 5, c. 4, del d.p.r. 487/1994 devono essere valutati prima del criterio della minore età, ex art. 3, legge 127/1997.

Quest’ultimo rappresenta un elemento preferenziale nel reclutamento del pubblico impiego soltanto in via residuale, ossia nei casi di parità dopo la valutazione del merito e dei titoli di preferenza indicati nel citato comma 4 dell’art. 5 (Cons. Stato, Sez. V, 12/02/2016, n. 618).

Nel caso di specie, peraltro, non è noto il criterio di preferenza seguito dall’Amministrazione per la classificazione dei candidati a parità di punteggio, per cui non è possibile pronunciarsi sulla legittimità del criterio effettivamente applicato.

In conclusione, risulta fondata la censura sul difetto di motivazione della collocazione del candidato controinteressato in posizione precedente il ricorrente principale, per cui, accogliendo parzialmente il ricorso, si dove rimettere all’Amministrazione resistente la riformulazione della graduatoria nella parte impugnata, applicando i criteri di preferenza a parità di punteggio stabiliti dalla regolamentazione sui concorsi statali.


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