IN POCHE PAROLE…

La Corte di Cassazione avvalla gli orientamenti dell’Aran e della Corte dei conti: le progressioni economiche orizzontali non possono fondarsi su criteri automatici come l’anzianità di servizio.


Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 27932 del 7 dicembre 2020; Pres. A. Torrice, C. Marotta.


A margine

La Corte di Cassazione è chiamata a vagliare l’operato della Corte d’Appello di Messina in seguito al rigetto del ricorso, presentata da alcuni operatori sanitari, inteso ad ottenere il pagamento del differenziale collegato alle progressioni economiche orizzontali pattuite, in sede di contrattazione collettiva decentrata, con l’Azienda Sanitaria Provinciale.

I giudici di piazza Cavour, con l’ordinanza n. 27932 del 7 dicembre 2020, chiariscono che “nel rapporto di pubblico impiego, l’istituto della progressione economica orizzontale è uno degli strumenti organizzativi cardine del processo di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni con l’obiettivo del miglioramento dell’efficienza ed efficacia dei servizi; esso si fonda essenzialmente sul sistema premiante connesso alla valutazione dell’apporto individuale passato e potenziale del lavoratore; l’effetto di tale progressione è di consentire, al lavoratore meritevole, una carriera economica mediante incrementi di posizione retributiva senza alcun mutamento delle mansioni. Attraverso l’istituto della progressione economica orizzontale si riconoscono differenziali retributivi, a parità di mansioni, fondati sull’effettivo valore della prestazione in base a criteri meritocratici e non esclusivamente su elementi automatici, come l’anzianità di servizio, da attribuire solo a una percentuale limitata di lavoratori valutati come i migliori“.

In altri termini, secondo i giudici di legittimità, l’istituto della progressione economica orizzontale costituisce lo strumento, previsto dalla contrattazione collettiva, per premiare in modo selettivo, all’interno di ciascuna categoria, i lavoratori più meritevoli, al ricorrere di determinati criteri. Tali criteri non possono però consistere nella mera anzianità di servizio.

Di questo stesso avviso è anche il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali – triennio 2016-2018 – che all’art. 16, comma 3, nel definire i criteri di assegnazione delle progressioni economiche orizzontali, stabilisce testualmente che “Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi“.

Nonostante il chiaro significato letterale della disposizione citata, non di rado le amministrazioni locali interpretano la nozione di “esperienza maturata” come sinonimo di anzianità di servizio ed individuano, tra i criteri per l’assegnazione delle progressioni economiche orizzontali, il mero computo degli anni di servizio maturati nella categoria di appartenenza.

Siffatta interpretazione non è però condivisibile, come sostenuto anche dall’Aran con il parere CFL 96, in quanto il requisito dell’esperienza “si identifica con lo sviluppo ed il miglioramento delle conoscenze e della capacità di svolgere, con efficacia e padronanza tecnica, le mansioni affidate, per effetto del servizio prestato”. Come si vede, il parere esclude, anche se non espressamente, che l’anzianità costituisca un sinonimo dell’esperienza, sottintendendo conseguentemente che i criteri per la definizione della nozione di esperienza debbano prevedere necessariamente un giudizio ed una valutazione.

Del medesimo avviso anche la Corte dei conti, basti richiamare la recente sentenza n. 288/2020 pronunciata dalla sezione giurisdizionale per la regione Toscana, che ha  condannato il segretario generale e gli altri componenti della delegazione trattante di parte pubblica di un comune a risarcire il danno erariale cagionato all’ente con la sottoscrizione di un accordo decentrato recante l’assegnazione di progressioni economiche orizzontali “a pioggia”, sulla base della mera anzianità di servizio. I giudici contabili nella sentenza citata affermano, infatti, che “il metodo utilizzato per l’erogazione delle progressioni economiche è unicamente quello dell’anzianità, con ciò palesemente snaturando la ratio dell’istituto di che trattasi“.

di Ruggero Tieghi

Segretario generale

 


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