IN POCHE PAROLE…

Con il Milleproroghe di fine anno sono state prorogate al 31 dicembre 2021 alcune disposizioni derogatorie a tempo al codice dei contratti pubblici, introdotte da decreti legge del 2019 e del 2020: subappalto, anticipazione contrattuale, progetti semplificati per le manutenzioni e avvio dell’attività di progettazione anche in mancanza dell’intero finanziamento dell’opera.

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183


E’ approdato in  Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2020 il decreto – legge 31 dicembre 2020, n. 183 recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea”. 

L’art. 13 del  del decreto “Milleproroghe 2021” prevede ulteriori proroghe di alcune disposizioni del Codice dei contratti pubblici, già oggetto di norme derogatorie a tempo introdotte da decreti legge del 2020 e del 2019.

Il Governo dimostra ancora una volta di non essere in grado di affrontare in modo organico il tema dei contratti pubblici e preferisce imboccare la  più comoda strada delle  deroghe e delle proroghe, che non risolvono i problemi più urgenti, quali, ad esempio, quelli legati al subappalto, determinatisi a seguito delle due note sentenze della CGUE del s26 settembre e del 27 novembre 2019.


Subappalto

L’art. 13 del Milleproroghe 2021 interviene sull’istituto del subappalto, ma solo per prorogare al 31 dicembre 2021 le disposizioni del comma 18 dell’art. 1 del decreto Sblocca cantieri (D.L. 32/2020)  che  riguardano i commi 5 e 6 dell’art. 105 del codice dei contratti pubblici:

a) la sospensione  dell’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche per gli appalti di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia, che riguardano le attività maggiormente sottoposte a rischio di infiltrazione mafiosa (cd attività a white list, di cui all’art. 1, comma 53 della L. 190/2012);

b) la sospensione dell’obbligo delle verifiche in corso di gara anche sull’appaltatore;

c)  l’aumento al 40% dell’originaria percentuale del 30% delle opere subappaltabili.

Per inciso , si ricorda che il c.d. decreto “Semplificazioni” 76/2020 aveva già prorogato al 31 dicembre 2021 altre  disposizioni derogatorie a tempo del D.L. 32/2020, trascurando proprio quelle in materia di subappalto. Le disposizioni prorogate dal D.L. 76 avevano interessato: (i) l’obbligo di servirsi di centrali di committenza (art. 37, comma 4); (ii) il divieto di appalto integrato (art. 59, comma 1, 4° periodo); (iii)  l’entrata in vigore dell’albo dei commissari di gara gestito dall’ ANAC  (art. 77, co 3, 4° periodo); (iv); l’inversione procedimentale con l’esame delle offerte prima dei requisiti nei settori ordinari, se previsto nel bando ( art. 1, comma 3).

Adesso, con la proroga delle deroghe al subappalto, tutte le deroghe a tempo dell’art. 1 del D.L. 32/2020, scadranno il 31 dicembre il 31 dicembre del corrente anno.

E’ singolare, però, che il legislatore ha preferito f prorogare le disposizioni a tempo sul subappalto introdotte dal decreto Sblocca cantieri del 2019, anziché modificare definitivamente la  disciplina dell’istituto  e risolvere la situazione di confusione che si è determinata a seguito delle note sentenze dalla Corte di Giustizia (Corte di Giustizia U.E., Sezione Quinta, 26 settembre 2019, C-63/18; Id., 27 novembre 2019, C-402/18), Com’è noto, con le richiamate sentenze la Corte di Giustizia ha ritenuto incompatibile con l’ordinamento euro-unitario il limite generalizzato alla possibilità di ricorso al subappalto previsto dall’art. 105, comma 5, del codice dei contratti pubblici, con la conseguenza che devono essere disapplicate le relative disposizioni del codice dei contratti.

Sull’orientamento del Consiglio di Stato dopo le sentenze della CGUE che correttamente ritiene che le norme sul subappalto che dispongono limiti quantitativi devono essere disapplicati, si rinvia all’articolo di Simonetta Fabris pubblicato su questa rivista (Disapplicazione della norma sul subappalto in seguito alla sentenza della CGUE).

Anticipazione contrattuale

Slitta dal 30 giugno 2021 al  31 dicembre 2021 il termine previsto dall’art. 207, comma 1, del D.L. 34/2020, entro il quale è possibile, al fine di assicurare maggiore liquidità alle imprese, corrispondere l’anticipazione prevista dall’art. 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici  nella misura del 20% può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, per le procedure  cui bandi o avvisi di gara, sono già stati pubblicati alla data del 19 maggio scorso, o in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure  avviate sempre a decorrere della stessa data.

Progettazione

E’ prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità di avviare le procedure di affidamento della progettazione anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione, prevista dall’art. 1, comma 4 del c.d. Sblocca cantieri (D.L. 32/2020). Interessati alla proroga sono le procedure per l’attuazione delle opere pubbliche da parte dei soggetti attuatori, per le quali i bandi o gli avvisi di scelta del contraente  siano pubblicati successivamente al 19 aprile 2019, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, al 19 aprile 2019 non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. La disposizione ha la finalità di accelerare la realizzazione degli interventi

Progetti di manutenzione

E’ prorogata fino al 31 dicembre 2021 la facoltà, prevista sempre dallo Sblocco cantieri, all’art. 1, comma 6, (D.L. 32/2020) di affidare i lavori di manutenzione ordinaria a straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, sulla base del progetto definitivo semplificato, costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

 


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