E’ approdata in GU n.322 del 30-12-2020 – Suppl. Ordinario n. 46  la legge di bilancio 2021.

Si segnala che con decreto legge 31 dicembre 2020, n. 182, sono stati apportati alcune modifiche all’art. art. 1, comma 8, della stessa legge di bilancio sulle detrazioni IRPEF per lavoratori dipendenti.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178


Di seguito alcune delle misure previste dalla Legge di bilancio 2021  per gli enti locali.

Tassi mutui –  Dal 1° gennaio 2021, spetterà a Capo della Direzione competente in materia di Debito pubblico del MEF, con determina da pubblicare sul sito del MEF – Dipartimento del Tesoro, determinare  periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento (prima era previsto un decreto del MEF da pubblicare in G.U.).

Finanziamento UNCEM–  E’ autorizzata la spesa di 500.000 euro, per l’anno 2021, in favore dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), per la sua attività di supporto agli enti locali, compresi nelle aree montane, con attività di studi, ricerche e formazione anche ai fini dell’accesso ai fondi europei.

Piani di riequilibrio  – I comuni che hanno deliberato la procedura di equilibrio finanziario di cui all’art.243-bis del TUEL e i cui piani sono approvati o in corso di attuazione al 1° gennaio 2021  e  quelli il cui piano di riequilibrio, sempre al 1° gennaio 2021, risulti in attesa della delibera della sezione regionale della Corte dei conti sull’approvazione potranno usufruire del  fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale, incrementato dalla legge di bilancio  di 100 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni per il 2022.

Il riparto avverrà secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con decreto del ministero dell’interno.

Rifugi per cani randagi – Cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono destinati ad interventi per la messa a norma, per la progettazione e costruzione di nuovi rifugi pubblici  per cani randagi.

Edilizia scolastica –  Le risorse destinate dal comma 63 della legge di bilancio 2020 per l’edilizia scolastica di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale potranno essere destinati anche  per  gli interventi di messa in sicurezza.

Sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 i poteri commissariali straordinari  in materia di edilizia scolastica attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane.

I commissari possono usufruire di ulteriori deroghe al Codice dei contratti pubblici, oltre a quelle già previste dall’art. 7 ter del D.L. 22/2020, che riguardano l’art. 21 , relativo alla la procedura per l’inserimento degli interventi previsti dalle amministrazioni nella programmazione triennale dei lavori pubblici, e l’art. 27 del Codice, che riguarda la procedura  di approvazione dei progetti da parte delle stazioni appaltanti – amministrazioni aggiudicatrici.

Sono  aumentato  di  1 mln di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 le risorse destinate ad interventi urgenti finanziati a valere sul Fondo unico per l’edilizia scolastica.

Perequazione infrastrutturale – E’ affidata ad appositi DPCM  la ricognizione delle strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, della rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale26, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas e la definizione dei criteri di priorità per l’assegnazione dei finanziamenti. Per la ricognizione, la Presidenza del Consiglio si avvarrà dei dati e delle informazioni forniti dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome.

Agli stessi DPCM è affidata anche la definizione degli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le suddette tipologie.

TPL – scuola –  Un apposito fondo con una dotazione  di 200 milioni di euro per l’anno 2021, è destinato a consentire l’erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche scolastico. Il fondo sarà ripartito fra le regione e le Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del MIT.

La legge di bilancio prevede, inoltre, la possibilità di assicurare servizi di trasporto pubblico locale aggiuntivi, mediante apposita convenzione ad  operatori che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari di licenze taxi e di noleggio con conducente.

Fino alla cessazione dello stato di emergenza Covid19, agli ausiliari del traffico e della sosta e al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico locale potranno essere affidate funzioni di controllo e di accertamento con riguardo al rispetto, da parte degli utilizzatori del servizio di trasporto pubblico locale, delle disposizioni imposte ai fini del contenimento della diffusione dell’epidemia.

Parcheggi – La legge di bilancio istituisce un apposito Fondo di tre  milioni di euro per il 2021 e di sei milioni di euro per il  2022 per erogare contributi ai comuni che, con ordinanza da adottare entro il 30 giugno 2021, provvedano a istituire appositi spazi riservati destinati alla sosta gratuita di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale o di donne in stato di gravidanza.

Saranno stabilite con decreto del MIT i criteri di assegnazione dei contributi  le modalità di erogazione e quelle di presentazione delle domande di accesso al contributo.

Indennizzi per vaccini – La legge di bilancio istituisce un fondo con dotazione di 50 milioni di EUR  per l’anno 2021 destinato al  concorso dello Stato agli oneri sostenuti dalle regioni per l’esercizio della funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni, da ripartire con decreto del Ministero della salute in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.

Risorse integrative per funzioni fondamentali degli enti locali –  E’ incrementato di 500 milioni di euro il fondo  per assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (il fondo è stato istituito  con l’art. 106, commi 1-3, del D.L. n. 34/2020).

Il riparto delle risorse integrative del Fondo sarà effettuato con due distinti decreti del Ministro dell’interno, da adottare, il primo, entro il 28 febbraio 2021 e, il secondo, entro il 30 giugno 2021. Le risorse sono vincolate a reintegrare le risorse aggiuntive del Fondo per assicurare l’esercizio delle funzioni alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate.

E’ prevista la proroga dal 30 aprile al 31 maggio 2021 del termine per l’invio della certificazione concernente la perdita di gettito dell’esercizio 2020 e dal 30 giugno 2021 al 30 giugno 2022, del termine entro cui è effettuata la verifica a consuntivo dell’effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese, ai fini del conguaglio delle somme originariamente attribuite.

Il modello e le modalità della certificazione saranno definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2021.

La  sanzione finanziaria prevista per gli enti locali che non trasmettono la predetta certificazione entro il nuovo termine consisterà nella riduzione dei trasferimenti del fondo di riequilibrio.

Sostegno ai piccoli comuni  –  Viene istituito un Fondo per i piccoli comuni con meno di 500 abitanti, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Anticipazioni di liquidità – E’ prevista  la concessione di anticipazioni di liquidità da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. a favore delle regioni e delle province autonome i cui enti del Servizio sanitario nazionale non riescano a far fronte ai propri debiti.

Canone unico patrimoniale. Viene ampliato il perimetro di applicazione del canone per le occupazioni permanenti con cavi. Il canone è dovuto, oltre dal titolare della concessione, anche dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo del materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria, con un minimo di 800 euro.

Risparmi per lavoro straordinario e buoni mensa –  Le risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale (anche) degli enti locali non utilizzate nel corso del 2020 e i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei revisori, possono finanziare nel 2021, nell’ambito della contrattazione integrativa, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo, in deroga ai vincoli di spesa previsti dall’art. 23, co 2, del D.Lgs. 75/2017,

Sull’utilizzo dei risparmi da buoni pasto si rinvia all’articolo del dott. Marco Rossi in questa Rivista, Legge di Bilancio, i risparmi per i buoni pasto 2020 “aiutano” la performance.

 

 

 

 

 

 

 

 


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