Con 156 voti favorevoli e 124, contrari, il Senato ha approvato la legge di bilancio 2021, con un solo articolo, suddiviso in 1.150 commi, sul quale il Governo ha posto la fiducia.
Il testo definitivo è quello licenziato dalla Camera, pubblicato da questa Rivista con la news di ieri s0 dicembre.
Le misure per il lavoro e la scuola – La manovra di complessive 40 miliardi, ne destina ben sette al lavoro e 3,7 per la scuola, con un piano pluriennale di immissione in ruolo di 25 mila docenti di sostegno e l’avvio di un’innovativa procedura concorsuale per reclutare docenti specializzati sul sostegno.
Un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l’anno 2022 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, di cui una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 è destinato all’assegno universale e servizi alla famiglia.
Per favorire l’occupazione stabile dei giovani è prevista l’esenzione dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato o per la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti precari di giovani lavoratori (esclusi dirigenti e lavoratori domestici) per un periodo massimo di 48 mesi, impiegati in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Sgravi contributivi anche per l’assunzione di donne.
Un esonero contributivo parziale è previsto anche in favore dei datori di lavoro del settore privato operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per gli anni 2022 e seguenti, con risorse finanziarie di fonte europea.
Lavoratori autonomi – E’ rinviata ad appositi decreti ministeriali la definizione dei criteri per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale destinata a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. Esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL.
Giornalisti – Sgravi o esoneri contributivi anche per i dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell’INPGI per la contribuzione per essi dovuta, a carico della fiscalità generale. Esoneri contributivi anche per giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli e per i lavoratori, e per i rapporti di lavoro sportivo, instaurati da parte delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Lo sgravio concerne la contribuzione a carico dei suddetti enti, associazioni e società.
Imprenditoria femminile – Viene istruito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato a promuovere e sostenere l’imprenditoria femminile. E un Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz, con una dotazione di € 3 mln per il 2021.
Carceri – Viene autorizzata la spesa per l’anno 2021, per l’anno 2022 e d per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per l’ampliamento e l’ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari.
Aiuti alle MPMI – Apposite misure sono previste a supporto della liquidità delle imprese colpite appunto dalle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19 (lettera a)) (cd. “Garanzia Italia”).
Prorogate le misure di sostegno alle micro, piccole e mede imprese, già destinatari di misure ai sensi del decreto legge 18/2020.
Prorogabili i contratti a termine – I contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato potranno essere rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, mediante un atto intervenuto entro il 31 marzo 2021 (anziché, come nella norma vigente, entro il 31 dicembre 2020), anche in assenza delle condizioni poste dall’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015.
(continua)