IN POCHE PAROLE…

Al lavoro la stessa commissione di gara in caso di rinnovo della procedura a seguito di annullamento, a meno che l’annullamento non sia dipeso da un vizio nella composizione della commissione.


Tar Molise, sez. I, sentenza 23 dicembre 2020, n. 372, Pres. Silvestri, Est. Busico


In caso di annullamento degli atti di gara per un vizio della composizione della commissione, la stazione appaltante  deve provvedere alla convocazione di una nuova commissione, composta da soggetti diversi da quelli che hanno precedentemente partecipato al procedimento.

In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione


A margine

Il fatto – Con sentenza n. 231/2020 il TAR Molise dichiara l’illegittimità del provvedimento di nomina della commissione giudicatrice per l’affidamento di alcuni lavori relativamente alla nomina di un commissario esterno geologo.

Conseguente, la CUC riavvia il procedimento di nomina della Commissione attraverso il sorteggio del commissario esterno nell’ambito di una terna di nomi fornita dall’ordine dei geologici e, dal sorteggio viene ripescato nuovamente lo stesso geologo esterno nominato in prima battuta.

Una impresa partecipante alla gara ricorre pertanto al Tar per l’ottemperanza della sentenza n. 231/2020 che ha accertato l’illegittima violazione dei generali principi di trasparenza ed imparzialità nel procedimento di nomina della commissione; inoltre, ha dedotto che gli atti impugnati si porrebbero in aperto contrasto con il quadro normativo di riferimento e, in particolare, con l’art. 77, co. 11, D.Lgs. 50/2016.

La sentenzaIl Tar accoglie il ricorso annullando la nuova nomina della commissione.

Sul punto, il collegio ricorda che ai sensi dell’art. 77, comma 11, D.Lgs. 50/2016, in caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

Nel fare salvo <<il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione>> la norma è chiara nel prevedere che, in caso di annullamento degli atti di gara per un vizio della composizione della commissione, la stazione appaltante – diversamente da quanto normalmente accade – deve provvedere alla convocazione di una nuova commissione, composta da soggetti diversi da quelli che hanno precedentemente partecipato al procedimento.

Nel caso in esame è pacifico che la CUC ha provveduto alla nomina della stessa commissione del procedimento conclusosi con l’aggiudicazione poi annullata per un vizio derivante dalla composizione della Commissione, accertato con la sentenza n. 231/2020.

L’Amministrazione avrebbe quindi dovuto, in ottemperanza della sentenza e nel rispetto dell’art. 77, comma 11, D.Lgs. 50/2016, provvedere alla nomina della commissione in diversa composizione, escludendo tutti i commissari che composero la commissione della procedura poi annullata.

I motivi del ricorso sono, dunque, attendibili. Pertanto, una volta ricostituita la Commissione di gara diversa da quella originaria, la stessa provvederà alla valutazione delle offerte già presentate.

La nomina del Commissario ad acta è rimessa a successiva istanza di parte, per l’eventualità di un perdurante inadempimento dell’Amministrazione.

di Simonetta Fabris


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