IN POCHE PAROLE …
Nell’emergenza epidemiologica da COVID-19, diverse disposizioni hanno riguardato anche alcune norme a carattere tributario inerenti gli enti impositori ed in particolare gli enti locali, con alcune conseguenti problematiche contabili da risolvere.
Il Legislatore, per supportare i cittadini nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha emanato molteplici disposizioni che hanno riguardato i settori più vari comprese alcune norme a carattere tributario inerenti gli enti impositori ed in particolare gli enti locali. A tal proposito giova segnalare:
A tal proposito giova segnalare:
– l’art. 67 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni in L. 27/2020 che ha disposto la sospensione delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020;
– l’art. 68 del D.L. 18/2020 c che dispone, in riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dei termini di versamento che scadono nel periodo dall’ 8 marzo al 31 dicembre 2020 (termine prorogato dall’art. 1-bis del D.L. 125/2020 convertito con modificazioni dalla L. 159/2020) e che derivano dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, dalle ingiunzioni di cui al R.D. 639/1910, emesse dagli enti territoriali, ed altresì dagli atti di cui all’art. 1, comma 792, della L. 160/2019;
– l’art. 152 del D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020 che sospende dal 19/05/2020 al 31/12/2020 gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’agente della riscossione e dai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/97, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza;
– l’art. 157 del D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020 il quale stabilisce che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione per emergenza Covid-19 (8 marzo 2020 – 31 dicembre 2020), scadono entro il 31/12/2020, devono essere emessi entro il 31 dicembre medesimo e notificati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
Meritano una particolare attenzione le disposizioni di cui all’art. 68, D.L. 18/2020 e all’art. 157, D.L. 34/2020 , in quanto presentano significativi risvolti contabili a differenza di quanto contenuto, invece, negli artt. 67 e 152, D.L. 18/2020 che rilevano solo in tema di sospensione dei termini senza coinvolgere il profilo contabile.
In riferimento all’ art. 68 si osserva che esso sospende i termini di versamento degli atti emessi dall’Ente Locale a titolo di avvisi di accertamento esecutivi di cui all’art. 1 comma 792 della L. 160/2019, alle ingiunzioni fiscali di cui al R.D. 639/1910e alle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. A ciò si aggiunge che, in virtù dell’applicazione dell’art. 12 del D.lgs. 159/2015 richiamato nel comma 1 dall’art. 68 del D.L. 18/2020, nel periodo di sospensione, l’agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento.
Il problema nasce soprattutto per gli atti di accertamento emessi ai sensi dell’art. 1 comma 792 della L. 160/2019 che hanno natura di accertamento esecutivo. Tali atti, in effetti, racchiudono due distinti atti che, prima della riforma intervenuta con la L. 160/2019, connotavano l’essenza della riscossione: l’avviso di accertamento e l’ingiunzione fiscale o la cartella patrimoniale.
Cosa ne pensa il MEF – Secondo l’interpretazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – (Risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020), gli atti di accertamento esecutivo cui va riferimento l’art. 1, comma 792, della L. 160/2019, rientrerebbero nell’ambito di applicazione del sopra richiamato art. 68 del D.L. 18/2020, ma solo dopo che gli stessi sono divenuti esecutivi ai sensi della lett. b) dello stesso comma 792 e cioè solo se è decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero solo dopo la decorrenza dei 60 giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali.
Una volta decorsi tali termini, gli enti locali o i soggetti affidatari non possono attivare procedure di recupero coattivo, né adottare misure cautelari in accordo con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 159/2015.
Alla luce della richiamata risoluzione 6/DF del Ministero delle Finanze, pertanto, gli enti locali e i soggetti affidatari di cui all’art. 52, comma 5, lett b) del D.Lgs. 446/97 sono legittimati a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione individuato dal comma 1 dell’art. 68.
Le indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sono molto significative non solo dal punto di vista fiscale, ma anche per i risvolti contabili che comportano.
I risvolti contabili – L’allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, infatti, stabilisce, che l’accertamento delle entrate è effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione, mentre l’imputazione contabile coincide con l’esercizio in cui scade il credito che, nel caso delle entrate tributarie ed extratributarie, coincide con la esigibilità del credito.
Come è noto il credito è esigibile quando non è sottoposto a condizioni o termini o nel caso in cui il termine è scaduto e il creditore può esigerne il pagamento o farlo valere in giudizio per ottenere una sentenza di condanna. Solo quando tale termine è decorso il credito diventa esigibile
La Commissione Arconet, con il chiarimento espresso in data 01/06/2016, fornito in risposta ad un quesito ANCI, ha precisato che, per le entrate accertate dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011, l’accertamento è imputato all’esercizio in cui l’obbligazione diventa esigibile, a seguito della notifica dell’avviso di accertamento, e non da quando l’avviso diventa definitivo (quest’ultima previsione riguarda solo le entrate che, prima dell’entrata in vigore delle nuove regole, erano accertate per cassa). Possono, pertanto, essere accertate nell’anno anche le entrate derivanti da avvisi notificati entro il 31 dicembre sebbene gli stessi diventino definitivi solo nell’anno successivo (naturalmente adeguando opportunamente il fondo crediti dubbia esigibilità).
Alla luce delle suesposte considerazioni si reputa fortemente non solo emettere, firmare (anche digitalmente), e protocollare gli avvisi di accertamento esecutivi, ma altresì notificarli, a salvaguardia delle previsioni e degli equilibri di bilancio.
L’art. 157, D.L. 34/2020 offre un interessante spunto di riflessione. Dalla lettura della disposizione emerge che il Legislatore ha stabilito che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione per emergenza Covid-19 (8 marzo 2020 – 31 dicembre 2020), scadono entro il 31/12/2020, devono essere emessi entro il 31 dicembre medesimo e notificati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
Si ritiene che la notifica nel successivo esercizio impedirebbe, per quanto sopra evidenziato, l’accertamento contabile nell’esercizio 2020. Tuttavia è doveroso precisare che, almeno in riferimento agli enti locali, non sembrano sussistere atti per i quali possa formarsi la decadenza entro il 31/12/2020.
Infatti per gli avvisi di accertamento esecutivi emessi a partire dal 01/01/2020 si applica quanto previsto dall’art. 68 comma 1 ultimo capoverso del D.L. 18/2020 vale a dire le disposizioni di cui all’art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159
Tale articolo al comma 2 dispone: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”
Conclusioni – Le norme su richiamate (art. 68 del D.L. 18/2020 e art. 157 del D.L. 34/2020) sembrano determinare una scissione tra la fase dell’emissione dell’atto e quella relativa alla notifica dello stesso e ciò in palese contrasto con le norme contabili contenute nell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.
In tal senso è quanto mai auspicabile un tempestivo intervento chiarificatore in materia da parte del Legislatore, che in merito alla peculiare disciplina di separazione emissione/scissione sopra descritta possa finalmente contribuire a definire la situazione, stante anche le poche settimane che ci separano dalla fine dell’esercizio 2020.