L’ARAN informa che, al termine di una trattiva condotta tutta in videoconferenza, il 17 dicembre u.s., è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, per il triennio 2016-2018, per i dirigenti delle Regioni ed Autonomie locali, per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali del SSN e per i Segretari comunali e provinciali.
Il nuovo contratto comprende una parte comune e tre sezioni speciali dedicate alle tre categorie di dirigenti destinatari.
La parte comune è improntata alle seguenti linee-guida fondamentali:
a) revisione delle previgenti normative per adeguarle alle innovazioni legislative con particolare riferimento, tra l’altro, alla disciplina delle relazioni sindacali ed alla materia disciplinare;
b) armonizzazione degli istituti normativi del c.d. “pacchetto sociale” (congedi, ferie solidali);
c) manutenzione di alcuni istituti che sono stati adeguati alle esigenze interpretative riscontrate nel tempo.
Tra le novità del nuovo contratto:
- la riformulazione delle regole che riguardano le relazioni sindacali;
- l’attualizzazione e la riscrittura delle disposizioni concernenti la responsabilità disciplinare;
- l’intervento sui regimi di tutela, in tema di gravi patologie che necessitano di terapie salvavita, misure in favore delle donne vittime di violenza, ferie e riposi solidali per i dirigenti che debbano assistere figli minori bisognosi di cure;
- la ridefinizione strutturale del sistema dei fondi con una semplificazione delle modalità di costituzione ed utilizzo;
- per i Segretari comunali e provinciali, una parziale rivisitazione del trattamento giuridico ed economico con interventi finalizzati a rendere più omogenea la disciplina dei Segretari a quella del restante personale dell’Area delle Funzioni Locali.
Dal lato economico, il CCNL riconosce incrementi a regime del 3,48%, per la rivalutazione della parte fissa della retribuzione e delle risorse utilizzate in sede locale per la remunerazione delle condizioni di lavoro, dei risultati raggiunti e degli incarichi dirigenziali, con una rivalutazione degli stipendi tabellari a regime di 125 euro al mese per tredici mensilità, a cui si aggiungono gli ulteriori incrementi che hanno interessato la parte accessoria del salario.