Con delibera n. 740 del 9 settembre u.s., l’A.N.AC. ha sottolineato che “Ragioni di opportunità inducono a raccomandare di non cumulare in capo al medesimo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e quello di Responsabile delle relazioni sindacali. La contaminazione tra le complesse funzioni di presidio sul sistema anticorruzione, assegnate dalla legge al RPCT e le funzioni di gestione delle dinamiche delle relazioni sindacali potrebbe essere inopportuna, in quanto si potrebbero verificare interferenze tali da ingenerare situazioni di potenziale conflitto di interesse, con conseguente pregiudizio del corretto svolgimento delle rispettive competenze. In ogni caso, spetta all’autonoma determinazione dell’organo di indirizzo la nomina del RPCT e il compito di assicurare che quest’ultimo possa esercitare il proprio ruolo con autonomia ed effettività. La scelta deve comunque essere adeguatamente motivata nel provvedimento di nomina e compiuta considerando anche gli eventuali conflitti di interessi che possono concentrarsi in capo al soggetto incaricato di svolgere altre funzioni, oltre quella di RPCT”.


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