IN POCHE PAROLE …

E’ sufficiente scegliere i commissari di gara con esperienza nella materia  e pubblicare i relativi curricula, mentre non rileva che non sia stato adottato un regolamento sui criteri di nomina.


 Tar Lombardia, Brescia, sez. II, sentenza 16 novembre 2020, n. 799, Pres. Massari, Est. Bertagnolli

Secondo la giurisprudenza il comma 12 dell’articolo 216 del Codice dei contratti, sui criteri per la nomina della commissione di gara, non deve essere interpretato letteralmente come necessità di un vero e proprio regolamento, rilevando invece, sotto il profilo sostanziale, che la Commissione di gara risulti oggettivamente costituita secondo regole di trasparenza e competenza.


A margine

Il caso – Un’impresa partecipante ad una gara per l’affidamento di un servizio di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e contabilità relativi ad un intervento di manutenzione straordinaria di un edificio scolastico, impugna l’aggiudicazione finale eccependo, tra l’altro, la violazione dell’art. 77 del codice dei contratti e del regolamento di nomina della commissione di gara per avere la stazione appaltante nominato, quale membro, un libero professionista esterno alle diverse amministrazioni interessate alla gara senza alcuna procedura concorrenziale, in violazione del principio di trasparenza.

A tal proposito viene richiamata la sentenza del TAR Molise n. 231 del 2020, secondo cui “deve ritenersi illegittima la composizione della commissione aggiudicatrice di una gara di appalto, ove il componente esterno sia stato nominato dalla P.A. appaltante senza previo esperimento di un sorteggio, senza la preventiva individuazione di criteri di trasparenza e senza una autonoma e specifica motivazione, dando mero atto di una individuazione in via diretta, sganciata da qualunque criterio preventivamente determinato o da modalità idonee ad escludere una scelta fiduciaria, a nulla rilevando che il medesimo componente sia stato scelto tra soggetti iscritti ad un Albo Nazionale Professionale”.

Pertanto, in mancanza dell’albo ANAC e di regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, anche attingendo ad un diverso Albo, secondo la ricorrente “si impone alla stazione appaltante, a norma dell’art. 77, comma 3, D. Lgs. n. 50 del 2016, l’individuazione dei commissari comunque mediante l’osservanza di tecniche idonee a garantire la trasparenza della scelta, escludendosi la possibilità di una nomina fiduciaria”.

La sentenza – Il Tar evidenzia che, sebbene l’art. 1 comma 1, lettera c), della legge n. 55 del 2019 abbia sospeso fino al 31 dicembre 2020, l’applicazione del comma 3 dell’art. 77, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’art. 78, deve ritenersi fermo l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Ciò in conformità anche all’art. 216, co. 12 del D. Lgs. n. 50 del 2016, il quale precisa che, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Cionondimeno, la giurisprudenza ha ritenuto che il comma 12 dell’articolo 216 non debba “essere interpretato letteralmente come necessità di un vero e proprio regolamento, rilevando invece, sotto il profilo sostanziale, che la Commissione di gara risulti oggettivamente costituita secondo regole di trasparenza e competenza, anche per il caso di nomina di componenti interni” (Consiglio di Stato, n. 6818/2020).

Detti principi di competenza e di trasparenza devono ritenersi rispettati qualora la nomina riguardi soggetti la cui esperienza nella materia sia desumibile dal relativo curriculum professionale, ed a condizione che detto curriculum sia reso pubblico (TAR Venezia, Sez. I, 7.6.2018, n. 613; TAR Lazio – Latina, Sez. I, 21.10.2019, n. 625).

Nel caso in esame ciò che è regolarmente avvenuto avendo la centrale di committenza precisato che la scelta del commissario esterno è “intervenuta all’esito della disamina del suo curriculum professionale, che ne attesta la natura di esperto in materia di progettazione termotecnica”.

Inoltre, detto curriculum professionale è stato regolarmente pubblicato sul sito web della C.U.C., unitamente alla composizione della commissione.

Infine, la nomina della commissione in parola è stata effettuata dal R.U.P. in aderenza al disposto del Regolamento interno invocato dalla ricorrente, il quale si limita ad indicare la nomina della commissione come una competenza della CUC, senza specificare l’organo a ciò preposto.

Simonetta Fabris


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