Con il messaggio n°2584 del 24/06/2020, l’ INPS ha fornito istruzioni operative per la tutela riconosciuta ai lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico in condizione di particolare fragilità, ai sensi dell’art. 26, comma 2 del Dl. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), alla luce delle novità introdotte dall’art. 26, comma 1-bis, del Dl. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020.
Il testo del messaggio n. 2584/2020
Il nuovo messaggio n. 4157 del 9 novembre 2020 informa che “… il comma 1-bis dell’articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, inserito in sede di conversione dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha sostituito il comma 2 del decreto-legge n. 18/2020 con gli attuali commi 2 e 2-bis.
In particolare, il nuovo comma 2 del decreto-legge n. 18/2020 ha disposto un’ulteriore proroga al 15 ottobre 2020 del termine previsto per la tutela in questione, che, allo stato attuale, risulta quindi riconosciuta ai lavoratori considerati fragili, ai sensi del medesimo comma, per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, salvo ulteriori eventuali proroghe disposte dal legislatore.
Inoltre, nella riformulazione del comma, il legislatore ha eliminato, fra i requisiti previsti per l’individuazione dei lavoratori fragili, il riferimento all’articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992.
Pertanto, per accedere alla tutela in argomento, il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di
gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/2020 ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
Infine, con il nuovo comma 2-bis, il legislatore ha previsto, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori fragili in commento, l’esercizio di norma dell’attività
lavorativa in modalità agile anche“attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
Il testo del messaggio n. 4157/2020