In poche parole …
Le regole tecniche, in vigore da 17 novembre 2020, dovrebbero consentire lo svolgimento a distanza delle udienze delle commissioni tributarie. Il puzzle del processo telematico, però, resta incompleto, poiché entreranno in vigore solo a metà del prossimo anno le regole tecnico-operative per la redazione e il deposito digitale dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza.
Il testo del DECRETO 11 novembre 2020 recante “Individuazione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all’udienza a distanza ex art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 119/2018 e art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137“.
L’atteso decreto con le regole tecniche per lo svolgimento delle udienze da remoto, previsto dall’art. 16, comma 4, del D.L n. 119/2018 sul processo telematico, da ultimo modificato dal decreto Rilancio 34/2020, è finalmente approdato in Gazzetta ( GU Serie Generale n.285 del 16-11-2020).
Come anticipato in questa Rivista (Processo tributario, l’udienza a distanza nel periodo di emergenza da Covid-19), la mancanza delle regole tecniche ha impedito finora l’utilizzo dell’udienza a distanza anche nel periodo di emergenza da Covid- 19. Infatti, l’art. 27 del cd. “decreto Ristori” 137/2020 – che ha introdotto questa modalità di svolgimento del processo tributario fra le misure per far fronte all’emergenza – al comma 4 rinvia per le modalità di svolgimento delle udienze da remoto all’art. 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, che a sua volta rinvia alle regole tecniche da emanarsi con provvedimento del direttore generale delle Finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e il Garante per la protezione dei dati personali.
Dal 17 novembre le regole tecniche per consentire l’attivazione delle udienze a distanza, come previsto dall’art. 16, comma 4, D.L: 119/2018, co e dall’art. 27 del D.L. 137, ci sono anche se non sono particolarmente “tecniche”, ma si limitano a stabile, in buona sostanza, che:
- si svolgono utilizzando il programma informatico Skype for Business; tramite dispositivi che utilizzano esclusivamente infrastrutture e spazi di memoria collocati all’interno del sistema informativo della fiscalità (SIF);
- i dispositivi utilizzati per i collegamenti da remoto devono rispettare le caratteristiche tecniche e di sicurezza indicate nelle «Linee guida tecnico-operative», pubblicate sul sito internet dedicato alla Giustizia tributaria del Ministero dell’economia e delle finanze e da aggiornare in base all’evoluzione normativa e tecnica;
- il verbale di udienza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell’udienza.
Udienza a distanza – Linee Guida tecnico-operative per le parti processuali.
I tasselli mancanti – Al processo telematico mancavano ancora piccoli ma importanti pezzi per completarne la costruzione . Questo vuoto è stato colmato con l’emanazione il 6 novembre scorso del decreto con le regole tecnico-operative (GURI n. 283 del 13-11-2020), ma tali regole non sono ancora operative.
Queste regole riguardano:
- la redazione in formato digitale e al deposito con modalità telematiche dei provvedimenti del giudice;
- la redazione del processo verbale di udienza in formato digitale da parte del segretario di sezione;
- la redazione e alla trasmissione telematica degli atti digitali da parte degli ausiliari del giudice;
- la trasmissione dei fascicoli processuali informatici.
Il suddetto decreto, però, entrerà in vigore per tutte le CTP e CTR solo a giugno 2021 (vedi in questa Rivista la news), tranne per ciò che riguarda gli atti digitali degli ausiliari del giudice in vigore dal 1° dicembre prossimo, in quanto sarà preceduto da una fase sperimentale presso le CTP di Roma e la CTR del Lazio, che inizierà il prossimo primo dicembre.
In termini pratici, ciò vuol dire che fino a tale data decreti, ordinanze, sentenze, verbali di udienza dovranno essere acquisiti extra-sistema SIGIT.
Le leggi matriosca o a scatole cinesi – Il nostro sistema normativo è sempre più fabbricato come la famosa matrioska di piccole bambole, o, se si vuole, come scatole cinesi da inserire l’una nell’altra in sequenza, con la sola differenza che in questo caso, come in tanti altri, le bambole o le scatole più piccole sono indispensabili per la composizione del prodotto finale. Le leggi, specie quelle che introducono innovazioni significative e che permetterebbero di modernizzare l’amministrazione pubblica e quella della giustizia, sono un mero annuncio pubblicato in Gazzetta Ufficiale, perché la loro operatività è subordinata spesso all’entrata in vigore di regolamenti, decreti, linee guida, la cui emanazione può avvenire con ritardi di anni, o può anche non avvenire mai, senza che sia prevista alcuna sanzione a carico degli inadempienti ignoti ai più.
Conclusioni – Ricapitoliamo, per chiarezza. L’art. 16 del D.L. 119/ 2018 rinvia alle linee guida da emanarsi con decreto del direttore generale del MEF. Questo decreto in vigore dal 17 novembre 2020 rinvia, a sua volta, alle linee guida tecnico -operative, già pubblicate sul sito della giustizia tributaria. Mancano all’appello le regole tecnico-operative per la redazione in formato digitale e per il deposito telematico dei provvedimenti dei giudici e per la redazione in formato digitale dei verbali di udienza, che entreranno in vigore per tutte le commissioni tributarie, provinciali e regionali, il 1° giugno 2021.
Nessuno si è preoccupato finora di formare il personale amministrativo delle commissioni (in particolare i segretari di udienza) e i giudici, e a verificare che le dotazioni siano sufficienti presso ogni commissione tributaria. Cosa si aspetta?
Giuseppe Panassidi, avvocato in Verona.