In poche parole 

L’esecuzione, su istanza, della pena detentiva non superiore a 18 mesi può avvenire presso l’abitazione del condannato o un altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza ed accoglienza mediante ricorso all’utilizzo del c.d. “braccialetto elettronico”), con la finalità di ridurre l’affollamento delle carceri e contrastare il diffondersi del virus

DL n.137 del 28 ottobre 2020


Sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale n.269 del 28 ottobre 2020, è stato pubblicato il decreto legge n.137 di pari data, recante “ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori ed alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”.

La norma – Nell’ambito delle disposizioni del decreto – legge, finalizzate a contrastare l’emergenza sanitaria mediante la prevista adozione di misure di limitazione alla diffusione del virus in questione, oltre che di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, viene ad assumere specifico rilievo anche il disposto di cui all’articolo 30, rubricato “Disposizioni in materia di detenzione domiciliare” e riportato a seguire:

“1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell’esecuzione la connessione ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

 b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

 c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall’articolo 14-ter della medesima legge;

 d) detenuti che nell’ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all’articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.230;

 e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

 f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

2.  Il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che dispone l’esecuzione della pena presso il domicilio, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

 3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.

 4. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.

 5. Con provvedimento del capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d’intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall’entrata in vigore del presente decreto e periodicamente aggiornato è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l’esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo, tenuto conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate dalle autorità competenti. L’esecuzione dei provvedimenti nei confronti dei condannati per i quali è necessario attivare gli strumenti di controllo indicati avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. Nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è imposta l’applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati.

 6. Ai fini dell’applicazione delle pene detentive di cui al comma 1, la direzione dell’istituto penitenziario può omettere la relazione prevista dall’articolo 1, comma 4, della legge 26 novembre 2010, n.199. La direzione è in ogni caso tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui al comma 1 e che il condannato abbia fornito l’espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo, nonché a trasmettere il verbale di accertamento dell’idoneità del domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria o, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all’articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

 7. Per il condannato minorenne nei cui confronti è disposta l’esecuzione della pena detentiva con le modalità di cui al comma 1, l’ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l’equipe educativa dell’istituto penitenziario, provvederà, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dell’avvenuta esecuzione della misura in esame, alla redazione di un programma educativo secondo le modalità indicate dall’articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.121, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l’approvazione.

 8. Restano ferme le ulteriori disposizioni dell’articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili.

 9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano ai detenuti che maturano i presupposti per l’applicazione della misura entro la scadenza del termine indicato nel comma 1”.

La norma in parola, avente la finalità di assicurare una diminuzione dell’attuale popolazione carceraria proprio in relazione all’emergenza sanitaria in atto, reca la previsione dell’esecuzione, su istanza, della pena detentiva, ove non superiore a 18 mesi, presso l’abitazione del condannato o un altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza ed accoglienza.

Ambito di applicazione – Non possono beneficiare della misura gli autori di delitti gravi (v. art.4-bis della legge 26 luglio 1975 n.354, artt.572 e 612-bis c.p.) ovvero commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, ovvero riconducibili all’art.416-bis c.p., o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando vi sia connessione ex art.12 co.1, lettere b) e c) c.p.p.

Parimenti, sono sottratti all’esecuzione domiciliare della pena detentiva i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, i detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare salvo che sia stato accolto reclamo, i detenuti sanzionati per le infrazioni disciplinari nell’ultimo anno e quelli nei cui confronti, in data successiva all’entrata in vigore del decreto, sia stato redatto rapporto disciplinare, nonché i detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo, anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

Pena detentiva a domicilio – Fatta eccezione per le richiamate categorie e salva la sussistenza di gravi motivi ostativi, l’esecuzione della pena detentiva può avvenire presso il domicilio mediante ricorso all’utilizzo di strumenti di sorveglianza elettronici (c.d. “braccialetto elettronico”), alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso.

La procedura di controllo viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.

L’iter operativo per l’attivazione segue il  protocollo operativo, sulla base del quale la Forza di Polizia riceve la comunicazione da parte della Magistratura per l’applicazione della detenzione con braccialetto elettronico e si raccorda tramite apposito organismo ministeriale con i tecnici dell’azienda incaricata per gli adempimenti tecnici e le verifiche di copertura radiomobile necessarie al successivo monitoraggio del soggetto al quale viene applicato il braccialetto elettronico.

Resta, naturalmente, la problematica relativa all’effettiva disponibilità dei dispositivi, a fronte dei potenziali risvolti sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica di un incremento dei casi positivi all’interno delle carceri.

Per questa ragione sono state avanzate ulteriori proposte eventualmente da attuare in sede di conversione del decreto, quali l’estensione del limite residuale di pena da 18 a 24 mesi, la limitazione dell’obbligo del braccialetto elettronico e la previsione di un maggiore ricorso a forme speciali di liberazione anticipata, come misura emergenziale e limitata nel tempo, finalizzata ad assicurare una detrazione di pena maggiore rispetto a quella prevista per la liberazione anticipata ordinaria.

Licenze premio – L’art.28 del decreto legge n.137 del 2020 prevede la possibilità di concedere, al condannato ammesso al regime di semilibertà, licenze premio  con durata superiore a quella prevista dall’art.52 co.1 della legge n.354 del 1975, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

In ogni caso la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 dicembre 2020.

Analoga protrazione dei limiti temporali è prevista dal successivo articolo 29, se ne ricorrono i presupposti, per i permessi premio ex art.30-ter della legge n.354 del 1975, concessi a condannati che siano già stati assegnati al lavoro all’esterno o ammessi all’istruzione o alla formazione professionale all’esterno.

La previsione non si applica ai soggetti condannati per i gravi delitti già menzionati con riferimento alla detenzione domiciliare, tra i quali quelli commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e i delitti di associazioni di tipo mafioso.

 


Stampa articolo