L’ANCI ha diramato una nota in data 9 novembre 2020 per spiegare, sotto l’aspetto operativo, la misura contenuta nell’art. 1, comma 9, lettera z) del DPCM 3 novembre 2020, relativa ai concorsi, secondo cui

“z) è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto”.

L’Associazione evidenzia che “La nuova previsione presenta differenze sostanziali rispetto alle misure adottate nella prima emergenza. Si evidenzia in primo luogo la circostanza che non viene riproposta la sospensione delle “procedure concorsuali”, indipendentemente dalla fase in  cui le stesse si trovino, ma esclusivamente della fase di “svolgimento delle prove preselettive e scritte”, … “.

Il DPCM prevede poi espressamente alcuni specifici casi esclusi dalla sospensione tra cui:
1. i casi in cui la selezione dei candidati viene effettuata esclusivamente su basi curriculari (titoli);
2. i casi in cui la valutazione delle prove scritte viene effettuata in modalità telematica.

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