Con Comunicato del 7 ottobre 2020, l’Autorità nazionale anticorruzione comunica l’avvio dell’iter di aggiornamento triennale dell’elenco dei soggetti aggregatori.

I soggetti interessati che intendano mantenere l’iscrizione, ovvero che intendano richiederla per la prima volta perché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, del DPCM 11 novembre 2014, hanno tempo fino al 15 novembre p.v. per inviare la loro richiesta, unitamente all’apposito modulo di iscrizione, con le modalità indicate nella deliberazione n. 764 del 2020.

In materia ricordiamo che, con la recente sentenza n. 6787 del 3 novembre 2020, la quinta Sezione del Consiglio di Stato ha affermato che per poter acquisire la qualifica di centrale di committenza o di soggetto aggregatore, occorre che il soggetto sia non solo iscritto all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, istituita dall’art. 33-ter del d.l. n. 179/2012, ma anche all’elenco dei soggetti aggregatori, tenuto dall’A.N.AC., per effetto dell’art. 213, c.16, del Codice dei contratti pubblici, secondo cui “E’ istituito, presso l’Autorità, nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, l’elenco dei soggetti aggregatori”.

L’iscrizione a detto elenco è disciplinata dall’art.  9 del d.l. n. 66/2014, il quale prevede che i soggetti che intendono operare come soggetti aggregatori o centrali di committenza, diversi dalla Consip e dalle centrali di committenza istituite dalle singole regioni, devono richiedere all’A.N.AC. l’iscrizione nell’elenco.

L’iscrizione è condizione necessaria per “stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’art. 26, c.1, della l. 23 dicembre 1999, n. 488“.


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