Come noto, nel riformare la riscossione delle entrate degli enti locali, l’art. 1, comma 790, della legge di bilancio per il 2020, ha stabilito che:

“Gli enti, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantiscono l’accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l’accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Il tesoriere dell’ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell’ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti. Salva diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno 10 del mese all’ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell’ente.  Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell’ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

Con Circolare del 27 ottobre u.s., il Ministero dell’economia e delle finanze fornisce ora delle prime istruzioni in merito alle modalità di verifica e di rendicontazione dei versamenti, in modo da assicurare, in tempi certi, il pagamento dei compensi dovuti dall’ente impositore ai soggetti affidatari della riscossione.


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