Entrerà in vigore il 5 novembre il decreto 15 settembre 2020 che disciplina il funzionamento del Registro del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Il testo del DM 15 settembre 2020
Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (40 articoli suddivisi in 10 Titoli0), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.261 del 21-10-2020), definisce le procedure di iscrizione degli enti, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro.
Valorizza il ruolo del notaio che riceve l’atto costitutivo o il verbale di modifica statutaria, cui affida il compito di verificare i requisiti di legittimità e curare l’iscrizione al RUNTS. Il controllo del notaio comprende anche i requisiti patrimoniali minimi (15.000 per le associazioni, 30.000 per le fondazioni), richiesti sia per gli enti di nuova costituzione che per quelli, già riconosciuti, che intendano ora assumere la qualifica di Enti del Terzo Settore (ETS).
La Commissione Massime per il Terzo Settore del Consiglio notarile di Milano ha diramato due massime in data 27 ottobre su questo tema:
- massima n. 3. Aggiornamento temporale della documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo per l’iscrizione al RUNTS degli enti già dotati di personalità giuridica.[27 ottobre 2020];
- massima n. 4. Verifica delle condizioni di legge, compreso il patrimonio minimo, per l’iscrizione al RUNTS degli enti con personalità giuridica che abbiano adeguato lo statuto con decisioni assunte prima dell’avvio dell’operatività del RUNTS, o condizionate ad eventi successivi.[27 ottobre 2020]