Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale»

(GU n.268 del 28-10-2020)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
[omissis]  
DECRETA
                                Art. 1 
                             Lavoro agile 
 
  1. Il lavoro agile nella pubblica amministrazione  costituisce  una
delle  modalità   ordinarie   di   svolgimento   della   prestazione
lavorativa. 
  2. Fino al 31 dicembre 2020 per accedere al  lavoro  agile  non  e'
richiesto l'accordo individuale di cui all'art.  19  della  legge  22
maggio 2017, n. 81. 
  3.  Il  lavoro  agile  può  avere  ad  oggetto  sia  le  attività
ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in aggiunta  o
in alternativa e comunque senza  aggravio  dell'ordinario  carico  di
lavoro, attività progettuali specificamente individuate tenuto conto
della possibilità del loro svolgimento da remoto, anche in relazione
alla strumentazione necessaria.  Di  regola,  e  fatto  salvo  quanto
disposto all'art. 3, il lavoratore agile alterna giornate lavorate in
presenza e giornate lavorate da remoto. 
  4. I lavoratori che rendono la  propria  prestazione  in  modalita'
agile non subiscono penalizzazioni  ai  fini  del  riconoscimento  di
professionalita' e della progressione di carriera. 
                               Art. 2 
                              Definizioni 
 
  1. Per «dirigente» si intende il dirigente di livello non generale,
responsabile di un ufficio o servizio comunque denominato e, ove  non
presente, la figura dirigenziale generale sovraordinata.  Negli  enti
in cui non siano presenti figure dirigenziali, il riferimento  e'  da
intendersi a  una  figura  apicale  individuata  in  coerenza  con  i
relativi ordinamenti. 
  2. Il «lavoratore fragile» richiamato nel  presente  decreto  viene
definito   tale   con   esclusivo   riferimento    alla    situazione
epidemiologica  e  va  individuato  nei  soggetti  in   possesso   di
certificazione  rilasciata  dai  competenti   organi   medico-legali,
attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o
da esiti da patologie oncologiche o  dallo  svolgimento  di  relative
terapie  salvavita,  ivi  inclusi  i  lavoratori  in   possesso   del
riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita'  ai  sensi
dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
  3. Per «mappatura delle  attivita'»  si  intende  la  ricognizione,
svolta da  parte  delle  amministrazioni  in  maniera  strutturata  e
soggetta ad aggiornamento periodico, dei processi di lavoro  che,  in
base alla  dimensione  organizzativa  e  funzionale,  possono  essere
svolti con modalita' agile. 
  4. Per  «accesso  multicanale»  alla  pubblica  amministrazione  si
intende l'accesso dell'utenza in presenza o attraverso l'utilizzo  di
ogni mezzo informatico, telefonico o tecnologico. 
                               Art. 3 
                        Modalità organizzative 
 
  1. Ai fini di cui all'art. 1, tenuto conto della mappatura  di  cui
all'art. 2, comma 3, e, comunque, anche qualora essa  non  sia  stata
ancora  completata  dalle  amministrazioni  e  salva  la  vigenza  di
disposizioni gia' definite dalle amministrazioni, ciascun  dirigente,
con immediatezza: 
    a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera,
settimanale o  plurisettimanale,  lo  svolgimento  del  lavoro  agile
almeno al cinquanta per cento del personale preposto  alle  attivita'
che possono essere svolte secondo tale  modalita',  tenuto  conto  di
quanto previsto al comma 3; 
    b) adotta, nei confronti dei dipendenti di  cui  all'art.  21-bis
del  decreto-legge  14  agosto  2020,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,  n.  126,  nonche',  di
norma, nei confronti dei lavoratori fragili ogni soluzione  utile  ad
assicurare lo svolgimento  di  attivita'  in  modalita'  agile  anche
attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella  medesima
categoria  o  area  di  inquadramento  come  definite  dai  Contratti
collettivi vigenti  e  lo  svolgimento  di  specifiche  attivita'  di
formazione professionale; 
    c)  adotta,  al  proprio  livello,  le  soluzioni   organizzative
necessarie  per  consentire  lo  svolgimento   delle   attivita'   di
formazione di cui alla lettera  b)  anche  al  personale  che  svolge
attivita' di lavoro in presenza; 
    d) favorisce la rotazione del personale di cui alla  lettera  a),
tesa   ad   assicurare,    nell'arco    temporale    settimanale    o
plurisettimanale,   un'equilibrata   alternanza   nello   svolgimento
dell'attivita' in modalita' agile e di quella  in  presenza,  tenendo
comunque  conto  delle  prescrizioni   sanitarie   vigenti   per   il
distanziamento interpersonale e adeguando la presenza dei  lavoratori
negli ambienti  di  lavoro  a  quanto  stabilito  nei  protocolli  di
sicurezza e nei documenti di valutazione dei rischi; 
    e) tiene conto, nella rotazione di cui alla  lettera  d),  ove  i
profili organizzativi lo consentano, delle  eventuali  disponibilita'
manifestate dai dipendenti per l'accesso  alla  modalita'  di  lavoro
agile, secondo criteri di priorita' che considerino le condizioni  di
salute del dipendente  e  dei  componenti  del  nucleo  familiare  di
questi, della  presenza  nel  medesimo  nucleo  di  figli  minori  di
quattordici anni, della distanza  tra  la  zona  di  residenza  o  di
domicilio e la sede di lavoro, nonche' del numero e  della  tipologia
dei  mezzi  di  trasporto  utilizzati  e  dei   relativi   tempi   di
percorrenza. 
  2. Al fine di agevolare lo svolgimento delle attivita' in modalita'
agile, le amministrazioni si adoperano per mettere a  disposizione  i
dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari, utilizzando le
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente  e  promuovono
l'accesso multicanale dell'utenza. E' in  ogni  caso  consentito,  ai
sensi dell'art. 87, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
l'utilizzo  di  dispositivi  in  possesso  del  lavoratore,   qualora
l'amministrazione non sia tempestivamente in  grado  di  fornirne  di
propri. 
  3. Le pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi  della
situazione epidemiologica, assicurano in  ogni  caso  le  percentuali
piu'  elevate  possibili  di  lavoro  agile,   compatibili   con   le
potenzialita' organizzative e con la qualita'  e  l'effettivita'  del
servizio erogato. 
  4. Le pubbliche amministrazioni organizzano e svolgono le  riunioni
in modalita' a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. 
                               Art. 4 
 
                      Flessibilita' del lavoro 
 
  1. Al fine di agevolare il personale dipendente  nei  trasferimenti
necessari al raggiungimento della sede di servizio e - in presenza di
realta' dimensionalmente significative - allo  scopo  di  evitare  di
concentrare l'accesso al luogo di lavoro dei lavoratori  in  presenza
nella stessa fascia  oraria,  l'amministrazione,  ferma  restando  la
necessita' di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa  e
la celere conclusione dei procedimenti, individua fasce temporali  di
flessibilita' oraria in entrata e  in  uscita  ulteriori  rispetto  a
quelle adottate, nel rispetto  del  sistema  di  relazioni  sindacali
definito dai Contratti collettivi nazionali. 
  2. Nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o  di  isolamento
domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui  all'art.  21-bis,
commi 1 e 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  il  lavoratore,
che non si trovi comunque nella condizione di  malattia  certificata,
svolge la propria attivita' in modalita' agile. Nei casi in cui  cio'
non sia possibile in relazione  alla  natura  della  prestazione,  e'
comunque tenuto a svolgere le attivita' assegnate  dal  dirigente  ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del presente decreto. In  ogni
caso, si applica il comma 5 dell'art.  21-bis  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126. 
  3.  L'assenza  dal  servizio  del  lavoratore,  necessaria  per  lo
svolgimento  degli  accertamenti  sanitari  propri,   o   dei   figli
minorenni,  disposti  dall'autorita'  sanitaria  competente  per   il
COVID-19, e' equiparata al servizio effettivamente prestato. 
                               Art. 5 
              Svolgimento dell'attività di lavoro agile 
 
  1. Il lavoro agile si svolge ordinariamente in assenza  di  precisi
vincoli di orario e di luogo di lavoro. 
  2. In ragione della natura delle attività svolte dal dipendente  o
di puntuali esigenze  organizzative  individuate  dal  dirigente,  il
lavoro  agile  può  essere  organizzato  per  specifiche  fasce   di
contattabilita'. 
  3. Nei casi di prestazione lavorativa in  modalita'  agile,  svolta
senza l'individuazione di fasce  di  contattabilita',  al  lavoratore
sono  garantiti  i  tempi  di  riposo  e  la   disconnessione   dalle
strumentazioni tecnologiche di lavoro. 
                               Art. 6 
                      Valutazione e monitoraggio 
 
  1.  Le  amministrazioni  adeguano  i  sistemi  di   misurazione   e
valutazione della performance  alle  specificita'  del  lavoro  agile
rafforzando, ove necessario, i metodi di valutazione,  improntati  al
raggiungimento   dei   risultati   e   quelli    dei    comportamenti
organizzativi. 
  2. Il dirigente, in coerenza con gli obiettivi e i criteri  per  la
valutazione dei risultati, monitora e verifica le prestazioni rese in
modalita'  agile  da  un  punto  di  vista   sia   quantitativo   sia
qualitativo, secondo una periodicita' che tiene  conto  della  natura
delle attivita' svolte dal dipendente, in coerenza con i principi del
sistema di  misurazione  e  valutazione  della  performance  adottato
dall'amministrazione. 
  3. L'amministrazione, anche  ai  fini  del  monitoraggio,  assicura
un'adeguata, periodica informazione  sul  lavoro  agile,  secondo  le
modalita' indicate dal Dipartimento  della  funzione  pubblica.  Essa
garantisce altresi' la verifica dell'impatto del lavoro  agile  sulla
complessiva qualita' dei servizi erogati e  delle  prestazioni  rese,
tenuto conto dei dati  e  delle  eventuali  osservazioni  provenienti
dall'utenza e dal mondo produttivo. 
                               Art. 7 
                          Relazioni sindacali 
 
  1. Le amministrazioni potranno attivare il confronto con i soggetti
sindacali, nel rispetto della  disciplina  contrattuale  vigente,  ai
sensi del protocollo del 24 luglio 2020. 
                               Art. 8 
                        Ambito di applicazione 
 
  1.  Le  misure  del  presente  provvedimento  si   applicano   alle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e restano in vigore fino al 31 dicembre 2020.  Le
altre   amministrazioni   pubbliche,   gli   organi   di    rilevanza
costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi
comprese la Commissione nazionale per le società e  la  borsa  e  la
Commissione di vigilanza sui  fondi  pensione,  ciascuno  nell'ambito
della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai  principi
di cui al presente decreto. 
  Il  presente  decreto,  previa  sottoposizione   agli   organi   di
controllo, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
     Roma, 19 ottobre 2020 
                                                   Il Ministro: Dadone

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