Lo stand still processuale comporta un impedimento procedimentale delimitato alla stipulazione del contratto ma non alle altre attività prodromiche alla stipulazione stessa quali la verifica dei requisiti ed ogni altro obbligo previsto dalla legge di gara a carico dell’aggiudicatario.

Sarebbe eccessivamente pregiudicato l’interesse dell’amministrazione, e quello dello stesso aggiudicatario, se, nel tempo di durata dello stand still, non fosse consentito, oltre alla stipulazione del contratto, alcun’altra attività procedurale, considerato che ne verrebbe l’inevitabile allungamento dei tempi per la stipulazione quando, terminato il periodo di stand still per reiezione dell’istanza cautelare o per le altre ragioni previste dal legislatore, detta stipulazione divenisse subito possibile.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 9 settembre 2020, n. 5420, Presidente Caringella, Estensore Di Matteo

A margine

Nell’ambito di una gara sotto soglia per la conclusione di una convenzione per il servizio sostitutivo di mensa l’operatore economico aggiudicatario viene dichiarato decaduto per non aver prodotto ai fini della stipula del contratto, nel termine di 45 gg previsto dal disciplinare di gara, gli accordi di convenzione con gli esercizi commerciali dichiarati in sede di offerta.

L’impresa ricorre dunque al Tar affermando che il termine per provare il convenzionamento con gli esercenti doveva essere sospeso o prorogato in conseguenza dell’intervenuta notifica del ricorso della seconda graduata in applicazione dello stand still processuale di cui all’art. 32, comma 11, del codice dei contratti pubblici.

Il Tar Trento, con sentenza 164/2019, respinge il ricorso evidenziando che la sospensione di cui all’art. 32, c. 11 del codice per la stipula del contratto (c.d. stand still processuale) è funzionalizzata all’esigenza di consentire ai concorrenti di far valere i propri interessi in giudizio senza essere pregiudicati dall’avvenuta stipula del contratto e che, pertanto, la stessa non avrebbe potuto essere utilizzata per differire i termini prescritti dalla legge di gara per un adempimento a carico dell’aggiudicatario prodromico e necessario per la sottoscrizione del contratto.

Pertanto la ditta si appella al Consiglio di Stato affermando che il giudice non avrebbe considerato che il meccanismo dello stand still processuale è rivolto a tutelare non solamente l’interesse del concorrente non aggiudicatario dalla c.d. corsa al contratto, ma anche quello dell’aggiudicatario, che, all’attivarsi del meccanismo di sospensione, è sollevato dagli adempimenti strettamente necessari connessi e funzionali alla stipula del contratto.

Ad essere sospeso, pertanto, sarebbe l’intero segmento procedimentale successivo all’aggiudicazione, poiché, notificato il ricorso giurisdizionale, è posta in discussione la legittimità del provvedimento di aggiudicazione e ogni attività successivamente posta in essere, dall’amministrazione come anche dall’operatore aggiudicatario, potrebbe rivelarsi inutile, con spreco di risorse, pubbliche o private, in contrasto con i principi di economicità, efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa.

Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il termine di 45 giorni previsto dal disciplinare di gara per il deposito degli accordi di convenzionamento con gli esercenti commerciali sarebbe stato sospeso ope legis.

La sentenza

Il Consiglio di Stato ricorda che secondo il c.d. stand still (lett. stare fermo) processuale, la proposizione di un ricorso giurisdizionale con istanza cautelare avverso il provvedimento di aggiudicazione ha l’effetto di impedire la stipulazione del contratto d’appalto per un termine di (almeno) venti giorni.

Tale regola, come indicato dal giudice di primo grado, tutela l’interesse del concorrente non aggiudicatario impugnante l’aggiudicazione, poiché consente il primo vaglio giudiziario dei motivi di ricorso – in sede di decisione sull’istanza cautelare – a contratto non ancora concluso, e, quindi, in condizioni tali da poter assicurare al ricorrente tutela piena (in forma specifica) senza eccessiva compromissione dell’interesse pubblico come, invece, accadrebbe se fosse accolta l’istanza di sospensione dell’aggiudicazione con il contratto già stipulato e l’esecuzione avviata.

L’interesse dell’aggiudicatario – come quello, omogeneo, dell’amministrazione – alla celere stipulazione del contratto sono, dunque, destinati a recedere, ma il bilanciamento è garantito dalla durata limitata nel tempo e condizionata dello stand still.

Lo stand still comporta, allora, un impedimento procedimentale, ma, proprio per la necessità di bilanciare gli opposti interessi in precedenza descritti, delimitato alla stipulazione del contratto e non, invece, alle altre attività prodromiche alla stipulazione stessa quali la verifica dei requisiti ed ogni altro obbligo previsto dalla legge di gara a carico dell’aggiudicatario.

Sarebbe, infatti, eccessivamente pregiudicato l’interesse dell’amministrazione, e quello dello stesso aggiudicatario, se, nel tempo di durata dello stand still, non fosse consentito, oltre alla stipulazione del contratto, alcun’altra attività procedurale, considerato che ne verrebbe l’inevitabile allungamento dei tempi per la stipulazione quando, terminato il periodo di stand still per reiezione dell’istanza cautelare o per le altre ragioni previste dal legislatore, detta stipulazione divenisse subito possibile.

D’altronde, la diversa ricostruzione degli effetti dello stand still processuale non trova alcun riscontro nel dato normativo, ove l’impedimento è espressamente limitato alla stipulazione del contratto.

Infine, è vero che, in caso di annullamento in sede giurisdizionale dell’aggiudicazione, l’attività procedurale prodromica alla stipulazione del contratto con l’aggiudicatario risulterebbe inutile, tanto per il privato quanto per l’amministrazione, ma ciò accade in tutti i casi di esito in cui il giudizio amministrativo si conclude coll’annullamento degli atti impugnati, poiché l’attività amministrativa caducata perché illegittima risulterà essere stata improduttiva; non sarebbe ragionevole solo per la materia degli appalti un intervento legislativo che sia diretto ad evitare che ciò accada, tanto più che all’intervento dello stand still la procedura di gara è ormai conclusa e, con essa, gran parte dell’attività amministrativa che la decisione del giudice amministrativo va a caducare.

Pertanto il ricorso è respinto.

 

 

 

 


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