Anche se l’art. 20 della l. 104/1992 non prevede espressamente che per i candidati con condizioni di handicap debbano essere previste delle aule dedicate per lo svolgimento delle prove di concorso, l’Amministrazione deve far uso della discrezionalità che la legge le riserva individuando le forme più idonee, secondo un criterio di ragionevolezza, per consentire che quello che è un vero e proprio diritto dei candidati nei fatti non risulti poi vanificato, ad esempio perché la fruizione dei tempi aggiuntivi non sia piena ed effettiva a causa del brusio presente nell’aula da parte dei concorrenti che avevano terminato la prova nei tempi ordinari.
Tar Lazio, Roma, sez. III-bis, sentenza 3 settembre 2020, n. 9318, Presidente Sapone, Estensore Piemonte
A margine
Un concorrente di un corso-concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici, presenta ricorso avverso la graduatoria degli ammessi agli orali, chiedendo di essere ammesso alla prova orale del concorso o, in subordine, l’annullamento dell’intera prova scritta.
In particolare, il candidato, che aveva usufruito di tempi aggiuntivi rispetto alla durata ordinaria della prova a fronte della documentazione dimostrante l’invalidità civile presentata, afferma di aver riscontrato delle difficoltà nello svolgimento della prova e di non è riuscito a sostenerla serenamente a causa dell’assenza di un’aula dedicata ad ospitare i candidati che usufruivano dei tempi aggiuntivi, di modo che, una volta che gli altri candidati avevano concluso la prova nei tempi ordinari, si era venuta a creare nell’aula una situazione di disturbo sonoro generata dal chiacchiericcio di costoro, tale da azzerare l’effetto utile dei tempi aggiuntivi.
La sentenza
Il Tar ritiene la censura fondata ricordando che la legge n. 104 del 1992, all’art. 20, rubricato “Prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni”, prevede che: “La persona handicappata sostiene le prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni con l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap. Nella domanda di partecipazione al concorso e all’esame per l’abilitazione alle professioni il candidato specifica l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi”.
Nella vicenda in esame, il ricorrente, unitamente ad altri due candidati, in sede di svolgimento della prova hanno dichiarato a verbale che, una volta terminati i tempi ordinari della prova, gli altri candidati non hanno mantenuto il silenzio. Tanto avrebbe comportato che il ricorrente, parimenti agli altri due candidati, non hanno sostanzialmente potuto usufruire dei tempi aggiuntivi per sostenere la prova.
La Commissione, a sua volta, nel verbale, seppur abbia precisato che la dichiarazione dei tre candidati non avesse riscontri oggettivi, tuttavia non ha negato che vi fossero effettivamente nell’aula candidati che, avendo terminato la prova, erano in attesa di concludere le operazioni di consegna e che avessero generato quantomeno una situazione di brusio.
Per quanto la Commissione abbia ritenuto che il “normale brusio” di diciotto candidati su ventidue presenti in aula non possa “oggettivamente” generare una situazione di disturbo nei confronti degli altri quattro che, avendo diritto ad usufruire dei tempi aggiuntivi, erano ancora intenti a sostenere la prova, tale oggettività è smentita dalla dichiarazione di tre (ossia quasi la totalità) di tali candidati.
Peraltro anche ab externo appare evidente che aver assegnato ai candidati (solo quattro) con tempi aggiuntivi delle postazioni in un’aula che conteneva per la gran parte (diciotto) candidati che avrebbero dovuto terminare prima la prova, presumibilmente anche tutti assieme, avrebbe inevitabilmente generato una condizione di disagio nei primi, distratti dalle operazioni di consegna e quantomeno dal brusio degli altri.
Per quanto la disposizione di legge richiamata non preveda espressamente che debbano essere previste delle aule dedicate per lo svolgimento delle prove di concorso ai candidati con tempi aggiuntivi, è tuttavia vero che l’Amministrazione debba far uso della discrezionalità che la legge le riserva, individuando le forme più idonee, secondo un criterio di ragionevolezza, per consentire che quello che è un vero e proprio diritto dei candidati nei fatti non risulti poi vanificato, ad esempio perché la fruizione dei tempi aggiuntivi non sia piena ed effettiva, come è avvenuto nel caso di specie.
Nel caso, la scelta dell’Amministrazione di accorpare in un’unica aula candidati con esigenze diverse e senza alcuna misura atta a rispettare la necessità di concentrazione dei candidati durante i tempi aggiuntivi, si è rivelata irrazionale e ha comportato che il ricorrente non ha potuto godere pienamente di un diritto che trova il proprio fondamento nel principio costituzionalmente riconosciuto di eguaglianza e non discriminazione.
Dall’accoglimento del motivo deriva la condanna dell’Amministrazione a consentire la reiterazione della prova al ricorrente.
di Simonetta Fabris