Il Ministro della Salute, con due ordinanze emesse a pochi giorni di distanza tra loro, in data 12 e 16 agosto 2020, ha introdotto nuove misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza sanitaria che si aggiungono a quelle contenute nel DPCM del 7 agosto 2020 e che hanno efficacia fino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e comunque non oltre il 7 settembre 2020.

In particolare, con l’ordinanza del 12 agosto 2020, efficace dal giorno successivo, sono state introdotte specifiche misure di prevenzione per le persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna.

Per queste persone, oltre a quanto disposto dal DPCM del 7 agosto 2020, l’ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020, come chiarito con circolare esplicativa del Ministero dell’Interno n.300/A/5884/20/115/28 del 18 agosto 2020, prevede l’obbligo di presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo o, in alternativa, di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In quest’ultima ipotesi, in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone devono osservare l’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

Fermo restando l’obbligo di comunicare all’autorità sanitaria l’eventuale insorgenza di sintomi da Covid-19, coloro che nei quattordici giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna sono obbligati a comunicare tempestivamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio.

L’ordinanza del 16 agosto 2020 ha introdotto l’obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto nella fascia oraria delle 18.00 alle ore 6.00 negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale.

Con il medesimo provvedimento è stata disposta la sospensione delle attività del ballo che abbiano luogo, sia all’aperto che al chiuso, in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

La violazione dell’obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto nella fascia oraria delle 18.00 alle ore 6.00 e della sospensione delle attività di ballo è sanzionata dall’art.4 d.l. 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35

Circolare-MIN-INT-300-A-5884-20-115-28-del-18-agosto-2020


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