Nel corso nel mese di luglio, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha diffuso un apposto dossier dedicato a “L’applicazione ragionata della disciplina della pre-allerta nelle società a controllo pubblico ai tempi del Covid-19”.
Il documento può rappresentare un utile guida per gli operatori del settore: sia per i soggetti responsabili della gestione e del controllo delle società, sia per gli enti pubblici soci.
Si legge nella premessa del documento che “Il documento muove dalla constatazione che la legislazione relativa alla gestione dell’emergenza Covid-19 non ha sospeso la parte speciale della disciplina della crisi di impresa dettata, per le società a controllo pubblico, dagli artt. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 175/2016 (sebbene integrata, per ratio ispiratrice, al sistema di allerta predisposto dal d.lgs. 14/2019, la cui entrata in vigore è invece stata differita dal Decreto Liquidità); ed evidenzia quindi la necessità di un’applicazione ragionata delle disposizioni in questione, dettata dall’assoluta eccezionalità del contesto emergenziale. In particolare modo, se è scontata l’applicazione, anche alle società a partecipazione pubblica, della disciplina contenuta nel c.d. “Decreto Liquidità” (v. § 3), nulla è stato espressamente previsto, invece, in ordine agli obblighi ulteriori previsti in capo agli amministratori di tali società e ai divieti di intervento finanziario imposti alle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del TUSP (v. § 4). In tale ottica, il documento raccomanda agli operatori (organi amministrativi e di controllo, nonché soci pubblici) di privilegiare una gestione conservativa e (sempreché non si tratti di impresa già in difficoltà prima dell’emergenza Covid-19) di soprassedere, pur a fronte dell’emersione di indicatori di crisi aziendale, dall’adottare misure e provvedimenti altrimenti imposti – in un contesto di normalità – ai sensi dell’art. 14 del TUSP.
Il documento suggerisce quindi un iter argomentativo a sostegno di tale condotta prudenziale, rassicurando sul fatto che simile scelta operativa dovrebbe risultare immune dalla denunzia per gravi irregolarità ex art. 2409 cod. civ., senza poter del pari configurare, più in
generale, titolo di responsabilità a carico degli organi societari e del socio pubblico“.