Con diversi comunicati, diramati negli ultimi giorni del mese di luglio, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, ha reso noto l’ammontare delle spettanze degli enti locali per le seguenti causali:
1) A favore dei Comuni delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale: primo riparto (in misura pari al 90%) del Fondo, avente una dotazione complessiva di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e dei contributi di sbarco e di soggiorno in conseguenza dell’adozione di misure di contenimento del COVID-19:
2) A favore di tutti gli enti locali: riparto del fondo di 3,5 miliardi di euro, di cui all’art. 106, c. 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per concorrere ad assicurare le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza COVID-19:
Allegato B – Riparto province e città metropolitane
3) A favore dei Comuni: primo riparto (in misura pari al 90%) del Fondo, avente una dotazione complessiva di 127,5 milioni di euro, per il ristoro delle minori entrate derivanti dall’esonero, dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, dal pagamento della tassa e del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, per l’emergenza epidemiologica da COVID-19:
4) A favore di tutti i Comuni delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale: riparto del Fondo, avente una dotazione complessiva di 74,90 milioni di euro, per il ristoro delle minori entrate connesse all’abolizione della prima rata dell’imposta municipale propria del 2020 relativa: agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali; agli immobili degli stabilimenti termali, agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 ed agli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza da COVID-19: