Le pubbliche amministrazioni devono introdurre, nel proprio PTPCT, un’apposita regolamentazione dello svolgimento delle fasi delle procedure di reclutamento del personale, con particolare attenzione all’applicabilità della regola dell’anonimato alla correzione degli elaborati, avuto riguardo alle specifiche modalità della prova ed al margine di discrezionalità di cui la Commissione dispone.
Autorità nazionale anticorruzione, delibera 8 luglio 2020, n. 592, Presidente FF Francesco Merloni
A margine
L’ANAC avvia un’istruttoria in seguito ad una segnalazione relativa ad alcune irregolarità concernenti una procedura di selezione di 4 agenti di polizia municipale a tempo determinato presso un Comune, secondo la quale i candidati, su richiesta della Commissione, avrebbero apposto il proprio nome e cognome sui fogli consegnati per lo svolgimento della prova scritta, mettendo quindi a conoscenza della propria identità i membri della Commissione all’atto della correzione.
Il RPCT del Comune, pur condividendo l’assunto secondo cui la violazione del principio di anonimato delle prove scritte produce un’illegittimità rilevante ed insanabile dell’intera procedura comparativa, ha ritenuto di non adottare iniziative poiché, non essendo stato proposto ricorso da alcuno degli interessati, l’illegittimità del concorso sarebbe al riparo da una sentenza di annullamento.
Inoltre, dall’esame dei fatti emerge che il Segretario generale del Comune ha chiesto chiarimenti sui fatti segnalati al Presidente della commissione il quale riscontrava rilevando che l’apposizione, da parte dei candidati, del proprio nome e cognome sui fogli delle prove concorsuali non avrebbe inficiato la correzione poiché, trattandosi di domande a risposta multipla, la commissione non disponeva di alcun margine di discrezionalità valutativa. A supporto della tesi veniva allegata giurisprudenza pertinente.
L’ordinanza
L’ANAC ricorda che l’art. 1 co. 7 della l. 190/2012 attribuisce al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il compito di segnalare all’organo di indirizzo ed all’organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, indicando agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
L’art. 1 comma 9 lett. c) della medesima legge rileva che il RPCT è chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano, proponendo, ai sensi del co. 10, le opportune modifiche quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti dell’organizzazione o dell’attività dell’amministrazione.
L’Autorità, con la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, ha chiarito che il cardine dei poteri del RPCT è centrato proprio sul prevenire la corruzione – ossia sulla adeguata predisposizione degli strumenti interni all’amministrazione (PTPC e relative misure di prevenzione, ivi compresa la trasparenza) per il contrasto dell’insorgenza di fenomeni corruttivi, intesi in senso ampio, e sulla verifica che ad essi sia stata data attuazione effettiva – e che i poteri di controllo e di verifica di quanto avviene nell’amministrazione sono funzionali a tale obiettivo. Nell’esercizio delle proprie funzioni, pur non potendo svolgere controlli di legittimità e di merito su atti e provvedimenti adottati dall’amministrazione, nè esprimersi sulla regolarità tecnica o contabile di tali atti, per non sconfinare nella competenza di altri organi o enti all’interno o all’esterno dell’amministrazione (magistratura ordinaria o contabile), egli è comunque tenuto, in caso di mancata attuazione delle misure, a riferire ad altri soggetti per l’adozione delle iniziative conseguenti di loro competenza.
Da qui deriva che, ad esempio, qualora dall’esame condotto emergano elementi utili a configurare fattispecie suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, il RPCT è tenuto a presentare tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine all’accertamento del danno erariale (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, co. 3, l. n. 20 del 1994). Ove rilevi poi fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.). Il RPCT ha il dovere di segnalare all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari i nominativi dei dipendenti che non abbiano dato attuazione alle misure, nonchè, come anticipato, di rendere note all’organo di indirizzo politico ed all’Organismo indipendente di valutazione le disfunzioni accertate.
Nel caso in esame, si osserva che il PTPCT 2020 del comune, approvato dalla Giunta comunale, qualifica l’area relativa al reclutamento del personale come ad elevato livello di esposizione al rischio corruttivo per il pericolo di alterazione degli esiti delle procedure selettive prevedendo, nell’allegato C), un obbligo di segnalazione di possibili anomalie delle procedure concorsuali al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
Il RPCT, in attuazione delle disposizioni contenute nel PTPCT, ha dato riscontro alla segnalazione dei consiglieri di minoranza del citato comune segnalanti, rappresentando al Presidente della Commissione di concorso le perplessità evidenziate sulle modalità di svolgimento delle prove selettive, con particolare riguardo alla mancata applicazione della regola dell’anonimato.
L’ANAC non ravvisa pertanto, nella condotta tenuta dal RPCT, i presupposti per la configurazione di una responsabilità dirigenziale o disciplinare ai sensi dell’art. 1 co. 12 della l. 190/2012, poiché l’area di rischio in cui si sono verificati i fatti denunciati è stata inserita nel PTPCT 2020 e presidiata con apposite misure di prevenzione, sulla cui attuazione il RPCT ha vigilato, riscontrando la segnalazione ricevuta ed attivando le opportune verifiche.
Tuttavia, in conformità alle disposizioni recate dall’art. 1 co. 7, 9 lett. c) e 10 della ll. 190/2012, come meglio specificate nella delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, la questione avrebbe dovuto essere portata all’attenzione dell’organo di indirizzo politico (Sindaco, Giunta) e del Responsabile del Secondo Settore – Servizi finanziari e fiscali -, il quale è preposto alla gestione delle procedure di reclutamento del personale, come risulta dal PTPCT.
Si rammenta altresì che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la regola dell’anonimato degli elaborati delle prove scritte costituisce il diretto portato dei principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni, garantendo la par condicio fra i candidati (Cons. St. Ad. Plen., 20.11.2013, n. 26).
A tal riguardo, è opportuno che i predetti soggetti si attivino, operando in sinergia fra di loro, al fine di predisporre misure di prevenzione della corruzione più stringenti di quelle attualmente in vigore, volte a regolamentare le fasi di svolgimento delle procedure selettive, con particolare attenzione all’assoluta necessità di mantenere l’anonimato degli elaborati concernenti le prove scritte, fino all’avvenuta correzione degli stessi, anche nella prospettiva di evitare che in futuro possano insorgere problematiche analoghe a quella odierna.
Pertanto l’Autorità raccomanda al Comune:
– di provvedere all’integrazione del vigente PTPCT, elaborando, in sinergia con il Responsabile dell’Area competente per la gestione delle procedure di reclutamento del personale, misure di prevenzione della corruzione più stringenti di quelle attualmente in vigore, per regolamentare le fasi di svolgimento delle procedure selettive, con particolare attenzione alla assoluta necessità di mantenere l’anonimato delle prove scritte, fino all’avvenuta correzione degli elaborati
– di informare l’Autorità all’esito delle valutazioni svolte e degli eventuali provvedimenti adottati dal comune relativamente alla procedura concorsuale viziata
Dispone infine una specifica attività di monitoraggio sull’osservanza delle indicazioni fornite.
di Simonetta Fabris