Come noto, il decreto legge n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 157/2019, nel modificare la L. n. 56/2014, ha re-introdotto, con l’art. 57-quater, co. 4, l’indennità di funzione del Presidente della Provincia.
La norma ha fissato l’indennità in misura pari a quella del Sindaco del comune capoluogo, ponendola a carico del bilancio dell’Ente, e prevedendo che non possa essere cumulata con quella percepita in qualità di sindaco.
Ora, con lo scopo di chiarire alcuni profili applicativi della nuova disciplina, la Conferenza Stato – Città ha adottato il 23 giugno u.s., su proposta del Ministero dell’Interno, delle apposite Linee interpretative, che si possono così riassumere:
- l’indennità decorre dal 1° gennaio 2020 (anche se la L. n. 157/2019 è entrata in vigore il 25 dicembre 2019): questo perché è necessario che nel bilancio 2020/2022 vengano stanziate le risorse allo scopo necessarie (anche per mezzo di variazioni in caso di bilancio già approvato);
- in caso di vacanza della carica di Presidente della Provincia, l’emolumento va riconosciuto anche al Vice Presidente in quanto esercente le funzioni vicarie spettanti al titolare nel periodo di vacanza;
- la disposizione in argomento è applicabile alle province situate nelle Regioni a statuto speciale, solo qualora recepita nei rispettivi ordinamenti interni, essendo le stesse dotate di potestà legislativa primaria in materia ed in attuazione della novellata L. n. 56/2014;
- ove, ad assumere la carica di Presidente della Provincia, sia un Sindaco di un Comune non capoluogo, andranno posti a carico della Provincia solo gli eventuali oneri aggiuntivi rispetto all’indennità prevista per il Sindaco del comune capoluogo;
- nella determinazione dell’indennità, va presa a riferimento non già la reale indennità percepita dal sindaco del capoluogo, ma la misura dell’indennità prevista dalla tabella A del DM n. 119 del 4/4/2000, contenente le modalità di determinazione dell’indennità degli amministratori locali, come ridotta dalla L. n. 266/2005 (ovvero comprensiva della decurtazione del 10% degli importi indicati nel DM n. 119/2000);
- come per il sindaco, ove il presidente della provincia non sia collocato in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, l’indennità di funzione andrà dimezzata.