Come noto, il decreto legge n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 157/2019, nel modificare la L. n. 56/2014, ha re-introdotto, con l’art. 57-quater, co. 4, l’indennità di funzione del Presidente della Provincia.

La norma ha fissato l’indennità in misura pari a quella del Sindaco del comune capoluogo, ponendola a carico del bilancio dell’Ente, e prevedendo che non possa essere cumulata con quella percepita in qualità di sindaco.

Ora, con lo scopo di chiarire alcuni profili applicativi della nuova disciplina, la Conferenza Stato – Città ha adottato il 23 giugno u.s., su proposta del Ministero dell’Interno, delle apposite Linee interpretative, che si possono così riassumere:

  • l’indennità decorre dal 1° gennaio 2020 (anche se la L. n. 157/2019 è entrata in vigore il 25 dicembre 2019): questo perché è necessario che nel bilancio 2020/2022 vengano stanziate le risorse allo scopo necessarie (anche per mezzo di variazioni in caso di bilancio già approvato);
  • in caso di vacanza della carica di Presidente della Provincia, l’emolumento va riconosciuto anche al Vice Presidente in quanto esercente le funzioni vicarie spettanti al titolare nel periodo di vacanza;
  • la disposizione in argomento è applicabile alle province situate nelle Regioni a statuto speciale, solo qualora recepita nei rispettivi ordinamenti interni, essendo le stesse dotate di potestà legislativa primaria in materia ed in attuazione della novellata L. n. 56/2014;
  • ove, ad assumere la carica di Presidente della Provincia, sia un Sindaco di un Comune non capoluogo, andranno posti a carico della Provincia solo gli eventuali oneri aggiuntivi rispetto all’indennità prevista per il Sindaco del comune capoluogo;
  • nella determinazione dell’indennità, va presa a riferimento non già la reale indennità percepita dal sindaco del capoluogo, ma la misura dell’indennità prevista dalla tabella A del DM n. 119 del 4/4/2000, contenente le modalità di determinazione dell’indennità degli amministratori locali, come ridotta dalla L. n. 266/2005 (ovvero comprensiva della decurtazione del 10% degli importi indicati nel DM n. 119/2000);
  • come per il sindaco, ove il presidente della provincia non sia collocato in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, l’indennità di funzione andrà dimezzata.

Linee interpretative del Ministero dell’interno per l’attuazione dell’articolo 57-quater, comma 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, concernente l’indennità di funzione dei Presidenti di Provincia

 


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