Il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito di possesso del fatturato è quello solare e ricomprende i tre anni solari antecedenti la data del bando.

Se la scadenza della dichiarazione annuale IVA o del bilancio approvato con nota di deposito o del modello IRAP viene a cadere in date successive al termine ultimo per la presentazione delle offerte, è ragionevole che il triennio di riferimento per l’attestazione del fatturato realizzato sia individuato anche nel triennio immediatamente precedente alle utlime dichiarazioni presentate.

Tar Sicilia, Catania, sez. II, sentenza 24 giugno 2020, n. 1467, Presidente Brugaletta, Estensore Accolla

A margine

L’impresa terza classificata impugna davanti al Tar l’aggiudicazione di una “procedura aperta per la fornitura in noleggio e in acquisto in regime di somministrazione quinquennale con relativa posa in opera di n. 4 lotti di arredi sanitari ai sensi del d.lgs. 50/2016” contestando il possesso, da parte delle prime due imprese graduate, del requisito di capacità economico-finanziaria e tecnica richiesto del disciplinare di gara consistente nell’aver prodotto, negli ultimi tre esercizi disponibili, un fatturato complessivo non inferiore a € 300.000,00 nel settore degli arredi sanitari.

In particolare, a suo avviso, posto che la gara era stata bandita il 28 febbraio 2019, gli ultimi tre esercizi da prendere a riferimento dovevano coincidere con il 2018, 2017 e 2016 senza considerare il fatturato dell’anno 2015 come invece fatto dalle due imprese che pertanto avrebbero dovuto essere escluse.

L’amministrazione conferma la conformità dell’offerta delle due ditte, affermando che il triennio valido ai fini della prova del requisito di fatturato specifico “è sia il 2015-2017, così come indicato nel modello di dichiarazione allegato alla documentazione di gara, sia il 2016-2018, così come specificato nel chiarimento pubblicato sul profilo del committente”. Tale possibilità doveva ritenersi del tutto legittima, in quanto, in ogni caso, la valutazione rimaneva comunque riferita ad un triennio.

La sentenza

Il Tar ritiene la prospettazione della ricorrente erronea richiamando le previsioni di cui all’art. 83 c.4 del d.lgs. 50/2016 nel quale si prevede che, negli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità e economica e finanziaria, le stazioni appaltanti possono richiedere col bando di gara “che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto”.

Nel caso in esame, il disciplinare di gara richiedeva di “presentare una dichiarazione concernente il fatturato specifico degli ultimi tre esercizi disponibili, riferito al settore dell’attività oggetto dell’appalto, così come previsto nell’allegato XVVI parte prima lett. c) al d.lgs. 50/2016 (Capacità economica e finanziaria), che deve essere pari o superiore a complessi € 300.000”.

La ricorrente ha contestato le scelte della stazione appaltante e della Commissione di gara, oggetto anche di chiarimenti a seguito della presentazione di osservazioni, in merito agli esercizi annuali da prendere in considerazione per tale dichiarazione.

Certamente la giurisprudenza ha riconosciuto che “il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° gennaio e ricomprende i tre anni solari antecedenti la data del bando, in quanto la norma fa riferimento alla nozione di esercizio inteso come anno solare” (così Cons. St. 3285/2015).

Deve altresì tenersi presente, in termini generali, che l’indicazione dei requisiti di capacità economica, e, nello specifico, del fatturato minimo realizzato nel settore di attività oggetto dell’appalto, è posta a presidio della verifica dell’affidabilità economica, solidità e competenza nel settore delle imprese partecipanti alla gara.

Per potere esplicare in concreto le suddette funzioni l’indicazione dei concorrenti deve fare riferimento ad un periodo di tempo significativo – quale il triennio precedente – e quanto più prossimo al momento di indizione della gara.

Nel contempo, però, tale fatturato deve risultare da attestazioni quanto più possibile attendibili ed “ufficiali”.

In proposito deve rilevarsi che il valore ufficialmente riconosciuto del fatturato è esattamente riportato nella dichiarazione annuale IVA o è ricavabile dal bilancio approvato con nota di deposito o dal modello IRAP.

Nell’anno 2019 – anno nel quale è stata bandita la gara in esame – la scadenza dei suddetti adempimenti (riguardanti il fatturato dell’anno 2018) veniva a cadere in date (30 aprile e 2 dicembre 2019) comunque successive al termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato nel 12 aprile 2019.

Tenuto conto di tale sfasamento delle scadenze, deve pertanto ritenersi del tutto ragionevole che il triennio di riferimento per l’attestazione del fatturato realizzato sia stato individuato nell’intervallo 2015-2017, come indicato nella domanda di gara.

Al contempo appare comunque ragionevole e nient’affatto contraddittorio, come invece ritenuto dalla ricorrente, che nei propri chiarimenti l’Amministrazione abbia specificato che può “anche” prendersi in considerazione il triennio 2016-2018, dal momento che non può certamente privarsi di rilievo la circostanza che qualcuno dei partecipanti, avendo già proceduto ad effettuare la dichiarazione annuale relativa all’anno 2018 prima del termine di scadenza per la partecipazione alla gara, fosse stato in grado di attestare ufficialmente nella domanda di gara il proprio fatturato per l’anno 2018.

Pertanto non appare illogico il contenuto dei chiarimenti rilasciati dall’Amministrazione che, tenuto conto della discrasia temporale tra le scadenze “fiscali” e di bilancio e la data ultima di presentazione delle domande, ha ritenuto ammissibile, per l’attestazione del fatturato realizzato, il riferimento tanto al triennio 2015-2017 quanto al triennio 2016-2018.

L’Amministrazione, in tal senso, ha indubbiamente agito nella piena legittimità procedendo “nell’ambito dell’esercizio della discrezionalità amministrativa, alla determinazione dei fattori di identificazione della serietà ed affidabilità delle imprese, non risultando discriminatoria, illogica e sproporzionata sì da restringere ingiustificatamente la platea dei concorrenti” (così, in un precedente analogo T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, sentenza 12-12-2006, n. 14230).

Né appare condivisibile, come invece affermato dalla ricorrente, che ciò avrebbe comportato una disparità di trattamento tra i partecipanti, in quanto tale più ampio riferimento, che ha consentito a quest’ultimi di indicare, in base alla loro particolare situazione, uno dei due trienni, ha anzi garantito il rispetto del principio – caposaldo della disciplina nazionale ed europea degli appalti pubblici – del favor partecipationis, senza tuttavia compromettere l’affidabilità delle attestazioni rilasciate.

In proposito si ricorda che l’art. 83 del d.lgs. 50/2016 stabilisce per tutti i requisiti e le capacità valevoli come criteri di selezione (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali), oltre al principio di proporzione quello della valorizzazione “dell’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti”.

Pertanto il ricorso è respinto.

di Simonetta Fabris

 

 


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