Il decreto legislativo 1 giugno 2020, n. 44, recante ” Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (20G00062) , è stato pubblicato nella GU Serie Generale n.145 del 09-06-2020.  

Il decreto, in vigore dal prossimo 24 giiugno, modifica il comma 6 dell’art. 242 e e sostituisce gli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Dopo la novella, il testo dell’art. 242 del D.Lgs n. 81, è il seguente:

«Art. 242 (Accertamenti sanitari e norme preventive e rotettive specifiche).

1. I lavoratori per i quali la alutazione di cui all’art. 236 ha evidenziato un rischio er la salute  sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive  per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.

3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell’art. 42.

4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo  ad uno stesso agente, l’esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente  ne informa il datore di lavoro.

5. A seguito dell’informazione di cui al comma 4 il atore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformita’ all’art. 236;

b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell’agente in aria e  comunque dell’esposizione all’agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione  possibilmente rilevanti per verificare l’efficacia delle misure adottate.

6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui  sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessita’ che la stessa prosegua anche dopo  che e’ cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela  della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresi’, al lavoratore  indicazioni riguardo all’opportunita’ di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attivita’ lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e  dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche».


Stampa articolo