Con decreto legge del 16 maggio 2020 n.33 sono state emanate ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza  epidemiologica  da Covid-19, che si applicano dal 18 maggio al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti in materia di spostamenti sul territorio nazionale e all’estero.

In particolare, l’art.1 dispone la cessazione di tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, prevedendone l’adozione o la reiterazione solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Ulteriori misure di dettaglio sono previste nel DPCM 17 febbraio 2020 (DPCM 17.05.2020).

Spostamenti sul territorio nazionale – Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

Spostamenti da e per l’estero – Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l’estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l’estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.

Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.

La quarantena precauzionale – Permane il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

L’art.1 co.1 lett. a) del DPCM 17 maggio 2020 dispone che i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) permangano presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

Divieto di assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico – È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Riunioni, attività ludiche e funzioni religiose – Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

Dal 15 giugno 2020 è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con l’obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza. Le Regioni possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali (art.1 co.1 lett.c del DPCM 17 maggio 2020).

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio. Tra queste, distanziamento sociale, obbligo di usare mascherine e dispositivi di protezione, igienizzazione dei luoghi di preghiera. 

Le regole da seguire scrupolosamente sono contenute nei protocolli sottoscritti a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal ministro dell’Interno e dai rappresentati di comunità di fede presenti in Italia, anche non firmatarie di intese con lo Stato.

I protocolli, si legge sul sito www.interno.gov.it, nascono dal confronto e dal dialogo voluto dalla titolare del Viminale e avviato e condotto dal capo del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione Michele di Bari con la videoconferenza del 7 maggio scorso al Viminale.

Elaborati sulla base delle indicazioni e delle esigenze emersi e approvati dal Comitato tecnico scientifico, individuano, per ogni comunità religiosa, le precauzioni da adottare tenuto conto delle rispettive specificità.

I protocolli sono stati sottoscritti con le:

  1. Comunità ebraiche;
  2. Comunità delle chiese di Gesù Cristo e dei Santi e degli ultimi giorni;
  3. Comunità islamiche;
  4. Confessioni induista, buddista, Bahai, Sikh;
  5. Chiese Protestante, Evangelica, Anglicana;
  6. Comunità Ortodosse

allegati al DPCM 17.05.20

Attività didattiche, produttive e commerciali – Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’art.2 del decreto legge n.19 del 2020 ovvero dalle Regioni, con misure derogatorie, ampliative o restrittive.

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Si richiamano, a tale proposito, le recenti linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, adottate di concerto nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle province autonome.

Linee di indirizzo per la riapertura delle attività

Monitoraggi, sanzioni e controlli – Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020 n.630, e successive modificazioni.

In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del decreto in commento, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del d.l. n.33 del 2020, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni commesse nell’esercizio dell’attività d’impresa, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

DL 16 maggio 2020 n.33

Indagine di sieroprevalenza sul  Codiv-19 e trattamento dei dati personali

In materia di trattamento dei dati personali è opportuno richiamare il contenuto dell’art.1 del d.l. 10 maggio 2020, n.30, rubricato “Indagine di sieroprevalenza sul  SARS-COV-2  condotta  dal  Ministero della salute e dall’ISTAT”:

“In considerazione della necessità di disporre  con  urgenza  di studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo  stato immunitario  della  popolazione,  indispensabili  per  garantire   la protezione dall’emergenza sanitaria in atto, ai  sensi  dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere g) e j), e dell’articolo 89  del  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  27  aprile 2016, nonché  dell’articolo  2-sexies,  comma  2,  lettera  cc)  del decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  è autorizzato  il trattamento dei  dati  personali,  anche  genetici  e  relativi  alla salute,  per  fini  statistici  e   di   studi   scientifici   svolti nell’interesse  pubblico  nel   settore   della   sanità  pubblica, nell’ambito di un’indagine di sieroprevalenza condotta congiuntamente dai competenti uffici del  Ministero  della  salute  e  dall’Istituto nazionale  di  statistica  (ISTAT),  in  qualità di  titolari   del trattamento e ognuno per i profili di propria competenza, secondo  le modalità  individuate  dal  presente  articolo  e  dal protocollo approvato dal Comitato Tecnico  Scientifico  di  cui  all’articolo  2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  3 febbraio 2020, n. 630, nonché nel rispetto delle  pertinenti  Regole deontologiche allegate al medesimo decreto  legislativo  n.  196  del 2003. 

Per l’esclusivo svolgimento dell’indagine di  cui  al  comma  1, basata sull’esecuzione di analisi  sierologiche  per  la  ricerca  di anticorpi  specifici  nei  confronti  del  virus   SARS-COV-2   sugli individui rientranti nei campioni di cui al comma 3,  i  soggetti  di cui al comma 1 si avvalgono di  un’apposita  piattaforma  tecnologica istituita presso il Ministero della salute.

Per le finalità di cui al comma 1, l’ISTAT, in accordo  con  il Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 1, individua, tramite  i propri registri statistici individui,  unità  economiche,  luoghi  e tematico del lavoro, uno o più campioni casuali di individui,  anche longitudinali, rilevati anche su base regionale, per classi di  età, genere e settore di  attività  economica,  che  saranno  invitati  a sottoporsi alle analisi sierologiche di cui al comma 2.

L’ISTAT trasmette, con modalità sicure, alla piattaforma di cui al comma 2, i dati anagrafici e il  codice  fiscale  degli  individui rientranti nei campioni di cui al comma 3, nonché degli esercenti la responsabilità genitoriale  o  del  tutore  o  dell’affidatario  dei minori d’età rientranti nei medesimi campioni. I  competenti  uffici del Ministero della salute di cui al comma 1, ai  fini  del  presente articolo, richiedono ai fornitori dei servizi  telefonici,  che  sono tenuti a dare riscontro con modalità sicure, le utenze di  telefonia dei clienti che dovessero rientrare nei campioni ovvero esercitare la responsabilità genitoriale o essere tutori o  affidatari  di  minori rientranti nei campioni.

Acquisiti i dati anagrafici e il codice fiscale degli  individui rientranti nei campioni tramite la piattaforma di cui al comma 2,  al fine di favorire l’adesione all’indagine, le regioni  e  le  province autonome, avvalendosi delle anagrafi degli assistiti, comunicano  con modalità sicure ai medici di medicina  generale  e  ai  pediatri di libera scelta i nominativi  dei  relativi assistiti  rientranti  nei campioni, affinché li informino dell’indagine in corso. Avvalendosi delle informazioni di cui  al  comma  4, la Croce Rossa Italiana verifica telefonicamente la disponibilità dei singoli all’effettuazione delle analisi sierologiche, fissando l’appuntamento per  il  prelievo, rivolgendo loro uno  specifico questionario predisposto dall’ISTAT,  in accordo con  il Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 1, e fornendo, in maniera sintetica, le informazioni di cui agli art.13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679,  in  ordine al trattamento  dei  dati  personali per le finalità  di cui  al  presente  articolo.  Le   informazioni   agli interessati sono pubblicate in maniera completa  e  consultabili  sui siti istituzionali del Ministero della salute e dell’ISTAT. 

I campioni  raccolti  presso  gli  appositi  punti  di  prelievo vengono analizzati  e  refertati  dai  laboratori  individuati  dalle regioni e dalle province autonome, che comunicano i  risultati  delle analisi svolte all’interessato e, per il tramite della piattaforma di cui al comma 2, ai soggetti di cui al comma 1.  I  campioni  raccolti sono consegnati, a  cura  della  Croce  Rossa  Italiana,  alla  banca biologica   dell’Istituto   Nazionale    Malattie    Infettive    «L.Spallanzani», istituita con la delibera n. 320 del  20  luglio  2009, nel rispetto delle Linee Guida per l’istituzione  e  l’accreditamento delle biobanche, prodotte dal Comitato Nazionale per la  Biosicurezza e le Biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri il  19 aprile 2006. Il trattamento dei  campioni e dei relativi  dati  è effettuato  per  esclusive  finalità  di ricerca scientifica sul SARS-COV-2 individuate dal protocollo di cui al comma 1, nel rispetto delle prescrizioni del Garante per la protezione dei  dati  personali individuate  nel  provvedimento  del  5  giugno  2019 e  successive modificazioni. Il titolare del trattamento dei  dati  raccolti  nella banca biologica è il Ministero della salute e l’accesso ai  dati  da parte di altri soggetti, per le predette finalità di ricerca, è consentito esclusivamente nell’ambito di progetti di ricerca congiunti con il medesimo Ministero. Gli  interessati sono adeguatamente informati dei progetti di ricerca condotti sui campioni e sui dati presenti nella banca ai sensi degli articoli 13 e  14  del Regolamento  (UE)  2016/679.  I  campioni  sono  conservati  per le finalità di cui al presente comma presso la predetta banca biologica per un periodo non superiore a cinque anni. 

I dati raccolti nell’ambito dell’indagine di cui al comma 1, privi di identificativi diretti, possono essere comunicati, per finalità scientifiche, ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo  2013, n.33, nonché agli ulteriori soggetti individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, d’intesa con  il  Presidente dell’ISTAT, sentito il Garante per la protezione dei dati  personali, nel rispetto dell’articolo 5-ter del medesimo decreto legislativo  n.33 del 2013 e previa stipula di appositi  protocolli  di  ricerca  da parte dei soggetti di cui al comma 1. L’Istituto Superiore di Sanità può trattare i dati raccolti nell’ambito  dell’indagine  di  cui  al comma 1 per finalità di ricerca scientifica. 

I soggetti di cui al comma 1, per lo svolgimento  dell’indagine, si  avvalgono,  ai  sensi  dell’articolo  28  del  Regolamento   (UE) 2016/679, della Croce Rossa Italiana, delle regioni,  delle  province autonome e dei laboratori di cui al comma 6, nonché dei  medici  di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Le  regioni  e  le province autonome, ove risulti necessario per finalità di analisi  e programmazione nell’ambito dell’emergenza  epidemiologica  in  corso, hanno accesso ai dati dei propri assistiti, in forma  individuale  ma privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento diretto con gli interessati e comunque con  modalità  che,  pur  consentendo  il collegamento  nel  tempo  delle  informazioni  riferite  ai  medesimi individui,  rendono  questi  ultimi  non  identificabili  e  ai  dati relativi agli assistiti delle altre regioni e  province  autonome  in maniera anonima e aggregata, a soli fini comparativi.  La  diffusione dei dati è autorizzata solo in forma anonima e aggregata.

Ai fini dello svolgimento dell’indagine di cui al comma  1, possono  essere  acquisiti dati personali  relativi   ai   soggetti rientranti  nel  campione  presenti  nel  nuovo sistema  informativo sanitario del Ministero della salute secondo le modalità di cui al decreto 7 dicembre  2016,  n. 262, nonché quelli presenti nell’anagrafe nazionale vaccini, di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257, del 5 novembre 2018, nel rispetto delle medesime garanzie. 

I dati personali sono conservati da ciascun soggetto  coinvolto per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle finalità di cui al presente articolo; per  il  perseguimento  delle  finalità statistiche e di ricerca scientifica  il  Ministero  della  salute  e l’ISTAT cancellano i dati trascorsi quaranta anni dalla raccolta.

I dati  personali  raccolti  ai  sensi  del  presente  articolo vengono trattati nel rispetto dei principi di cui all’articolo 5  del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente per il perseguimento  delle finalità individuate dal presente articolo e nei limiti in  cui  sia necessario per lo svolgimento delle funzioni affidate a ciascuno  dei soggetti coinvolti.

Il Commissario straordinario per l’attuazione  e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica  COVID-19,  per  le  finalità di cui al presente articolo, acquista i dispositivi idonei alla somministrazione  delle analisi sierologiche nonché ogni bene necessario alla  conservazione dei campioni raccolti presso la banca biologica di cui al comma 6, ai sensi dell’articolo 122 del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e tenendo  conto  delle  indicazioni  fornite  dal   Comitato  Tecnico Scientifico di cui al comma 1.

In  ragione  dell’urgenza  e  fermo  restando  quanto  previsto dall’articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  ai fini  dell’acquisizione  di  beni  e  servizi,   anche   informatici, strettamente connessi alle attività di cui al presente  articolo,  i soggetti deputati possono provvedere mediante  le  procedure  di  cui agli articoli 36 e 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, senza pubblicazione del bando e previa selezione, ove  possibile,  di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa  il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte  dall’articolo 163, comma 7, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.

Per le finalità di  cui  al  presente  articolo,  l’ISTAT,  in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e all’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è autorizzato a conferire fino ad un massimo di 10  incarichi  di  lavoro  autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa,  della  durata  di sei mesi. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa complessiva di 385.000 euro, alla cui copertura si provvede a  valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell’ISTAT. Al relativo onere, in termine di fabbisogno e indebitamento netto pari a 199.000  euro  per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo  del  Fondo per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a legislazione vigente conseguenti  all’attualizzazione  di  contributi pluriennali, di cui all’articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4 dicembre 2008, n. 189.

Per la realizzazione della piattaforma tecnologica  di  cui  al comma 2, è autorizzata, per l’anno 2020, la spesa di  220.000  euro, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente  utilizzo  del fondo di conto capitale di cui all’articolo 34-ter,  comma  5,  della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello  stato  di  previsione della spesa del Ministero della salute. Per l’attività svolta  dalla Croce Rossa Italiana ai sensi del presente articolo,  è  autorizzata la spesa  di  euro  1.700.000;  per  la  conservazione  dei  campioni raccolti presso la banca biologica di cui al comma 6, è  autorizzata la spesa di euro 700.000; per l’acquisto dei dispositivi idonei  alla somministrazione delle analisi sierologiche è autorizzata  la  spesa di euro 1.500.000. Alla copertura degli oneri di  cui  al  precedente periodo  si  provvede  mediante  il  fondo   risorse   assegnate   al Commissario straordinario di cui all’articolo 122  del  decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con  modificazioni  dalla  legge  24 aprile 2020, n. 27, con delibera del Consiglio dei ministri a  valere sul Fondo emergenze nazionali di  cui  all’articolo  44  del  decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1”.


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