La conversione in legge del d.l. n.18 del 2020 e gli effetti sulla legislazione di pubblica sicurezza

L’art.103 del d.l. n.18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n.27, recante “indicazioni per l’applicazione ai settori regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza delle norme recanti proroghe dei termini procedimentali e dei provvedimenti amministrativi”, ha previsto una sospensione dei termini procedimentali e la proroga del periodo di validità dei provvedimenti amministrativi già in essere nel periodo dell’emergenza.

Sulla medesima falsariga, il successivo art.104 ha prorogato il periodo di validità dei documenti di riconoscimento.

Con il d.l. dell’8 aprile 2020 n.23 (c.d. decreto liquidità, pubblicato sulla Gazz.Uff. dell’8 aprile 2020 n.94) è stata prevista, tra l’altro (art.37) la proroga – dal 15 aprile al 15 maggio 2020 – del termine originariamente previsto dai commi 1 e 5 dell’art.103 del d.l. n.18 del 2020.

A seguire, la legge 24 aprile 2020 n.27, oltre a convertire il menzionato decreto legge n.18 del 2020, ha, tra l’altro, delineato in termini diversi il meccanismo di proroga del periodo di validità dei provvedimenti amministrativi, ad effetti ampliativi, rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, introducendo anche ulteriori adeguamenti con riguardo al regime di validità temporale dei documenti di riconoscimento.

Gli interventi operati possono essere così sintetizzati:

1) ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento (art.103 co.1 d.l. n.18 del 2020 e art.37 del d.l. n.23 del 2020);

2) tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (art.103 co.2 d.l. n.18 del 2020);

3) è prorogata fino al 31 agosto 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’art.1 co.1 lett.c), d) ed e) del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, che sono giunti a scadenza a partire dal 31 gennaio 2020 (art.104 co.1 d.l. n.18 del 2020).

 

Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività sottoposte alla legislazione di P.S.

Per quanto riguarda le attività sottoposte alla legislazione di pubblica sicurezza, le indicazioni fornite dall’Ufficio per l’Amministrazione Generale del Dipartimento della P.S. consentono di differenziare i procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 3030 dai procedimenti attivati tra il 23 febbraio e il 15 maggio:

  • per i primi opera la sospensione dei termini nel periodo 25 febbraio-15 maggio 2020 e di conseguenza, la scadenza è determinata dal nuovo decorso del tempo residuo a partire dal 16 maggio. Così, ad esempio, nel caso delle licenze di porto di pistola per difesa personale, occorrerà computare i termini di 120 giorni a decorrere dal 16 maggio, sottraendo naturalmente quelli già decorsi fino alla data del 23 febbraio;
  • per i secondi, attivati ad istanza di parte tra il 23 febbraio ed il 15 maggio, il termine complessivo del procedimento (120 giorni per riprendere l’esempio di cui sopra) decorrerà interamente dal 16 maggio.

 

Proroga del periodo di validità delle autorizzazioni di polizia

Per le licenze di polizia il discorso è più articolato e riguarda comunque i provvedimenti che sono giunti o che giungeranno a scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, ferma restando la novità rappresentata dalla durata della proroga di validità che è stabilita il 90 giorni, a decorrere dalla data di cessazione dello stato di emergenza, che attualmente è fissata al 31 luglio p.v.

Ne deriva che il periodo di validità delle autorizzazioni di polizia, che verrebbero a scadere secondo le regole ordinarie tra il 15 gennaio ed il 31 luglio p.v. sono da intendersi prorogati fino al 29 ottobre 2020 compreso.

Per tornare all’esempio della licenza di porto di pistola per difesa personale, scaduta dal 31 gennaio o in scadenza fino al 31 luglio, la nuova scadenza è fissata al decorso dei 90 giorni dalla data di dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza e quindi al 29 ottobre p.v. (beninteso se la data di cessazione dello stato di emergenza permane al 31 luglio 2020).

“Giova precisare che l’art.103 co.2 d.l. n.18 del 2020 trova naturalmente applicazione ai titoli di polizia per i quali la legge stabilisce un periodo di validità temporale limitato. Di contro, la disposizione non si applica alle licenze e agli altri provvedimenti ad effetti ampliativi che, in base alla vigente legislazione di pubblica sicurezza, hanno durata permanente” ed il cui elenco è riportato negli allegati 1 e 2 della circolare del Min. Int. n.557/PAS/U/005144/12982.D.11 del 13 maggio 2020.

Circ. Min. Int. 13 maggio 2020

Documenti di identità e di riconoscimento e licenze di polizia: il permesso di porto d’armi

La legge di conversione n.27 del 2020 ha ‘allargato’ la finestra temporale delle misure sulla validità dei documenti di identità e di riconoscimento di cui all’art.1 co.1 lett.c), d) ed e) del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, che sono giunti a scadenza in una data compresa tra il 31 gennaio ed il 30 agosto 2020, allineando la scadenza di validità alla data unica del 31 agosto 2020 (art.104 co.1 d.l. n.18 del 2020).

Tale nuova scadenza riguarda non solo la carta d’identità ma anche i documenti considerati ad essa equipollenti ai sensi dell’art.292 del R.D. n.635 del 1940.

Ci si riferisce, in particolare, a:

  • libretti personali sui quali viene rilasciata la licenza di porto d’armi a norma dell’art.61 del R.D. n.635 del 1940;
  • libretti personali delle guardie giurare di cui all’art.71 R.D. n.635 del 1940;
  • libretto di porto d’armi, che riporta le generalità del titolare, la foto e gli altri elementi indicati dal D.P.R. n.445 del 2020.
  • Tali distinti elementi costituiscono un caso particolare in cui le previsioni recate dagli artt.103 e 104 del d.l. n.18 del 2020 si trovano ad essere applicabili l’una con riferimento alla licenza, l’altra con riferimento al libretto inteso quale documento d’identità.

 

Ne consegue che, ai fini applicativi:

  • la ‘licenza’ di porto d’armi (qualunque essa sia tra le licenze previste dall’ordinamento) segue la disciplina dell’art.103 del d.l. n.18 del 2020 e pertanto la sua validità (per il documento in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020) è prorogata di 90 giorni a decorrere dalla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
  • il ‘libretto’ del permesso di porto d’armi, in quanto documento equipollente alla carta d’identità, soggiace alla disciplina dell’art.104 del d.l. n.18 del 2020 e beneficia del differimento della scadenza della validità al 31 agosto 2020.

Potrà, pertanto, sussistere il caso per il quale il libretto di porto d’armi sia giunto a scadenza mentre la licenza sia ancora valida per effetto della proroga sopra descritta. In tale circostanza, pur non essendo accompagnabile quest’ultimo documento con il libretto ormai scaduto, resterà consentito il porto delle armi unitamente ad altro documento valido e ricompreso tra quelli indicati dal D.P.R. n.445 del 2000.

Diversamente, nel caso in cui la licenza o permesso di porto d’armi sia giunto a scadenza, i relativi effetti autorizzatori verranno meno e quindi il titolare dovrà richiederne il rinnovo qualora abbia necessità di portare l’arma.

Il libretto, se ancora valido, potrà, invece, continuare ad essere utilizzato come documento di riconoscimento

 

Indicazioni conclusive

Con la legge di conversione è stato aggiunto il comma 1-bis all’art.103 del d.l. n.18 del 2020 secondo cui il periodo di sospensione trova applicazione anche per i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali, precedentemente disciplinati dalla norma specifica di cui all’art.10, comma 4, del d.l. n.9 del 2020 e dai decreti attuativi che si sono succeduti. “Ragioni di coerenza sistematica ed il principio della successione delle leggi nel tempo inducono a ritenere che il termine vigente del 15 maggio 2020 sia riferibile anche ai procedimenti sopraindicati i cui termini, pertanto, sono sospesi dal 23 febbraio al 15 maggio 2020”.
Le nuove disposizioni, alla luce della portata generale dell’art.103, comma 1, del d.l. n.18 del 2020, producono propri effetti anche rispetto ai termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi non espressamente previsti nel testo del richiamato comma 1-bis dell’art.103 del d.l. n. 18 del 2020.

Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dal medesimo articolo 103, al comma 1, secondo cui «le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati».
La norma prevede che sia assegnata priorità alla trattazione delle istanze ‘urgenti’ che devono essere individuate sulla base delle motivazioni addotte dagli interessati


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