A CURA DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI – 21 aprile 2020
Con la sentenza n. 10469/2019 il Tribunale del Lavoro di Roma ha ulteriormente confermato la fondatezza di quanto rilevato dai funzionari ispettivi dell’Istituto in tema di accertamento della natura di collaborazione coordinata e continuativa delle prestazioni lavorative rese da alcuni giornalisti collaboratori autonomi professionali.
In particolare il Tribunale, sulla posizione dei giornalisti qualificati come collaboratori coordinati e continuativi, e quindi, dal punto di vista previdenziale, con richiesta di copertura contributiva in capo al committente, ha ritenuto provati gli indici caratterizzanti tale tipologia contrattuale quali:
a) la prestazione personale o almeno prevalentemente personale, nel senso che l’apporto personale deve essere prevalente rispetto a quello di eventuali collaboratori del collaboratore e dell’eventuale impiego di mezzi propri (Cass. 24361/08, 8598/04 e 5698/02);
b) la prestazione continuativa (Cass. 24361/08 e 8598/04), ossia non meramente occasionale, ma che perduri nel tempo ed importi un impegno costante (Cass. 5698/02); c) la prestazione svolta in coordinamento con il committente e diretta al conseguimento delle finalità di questi (Cass. 24361/08, 5698/02 e 1897/98).
Si ribadisce che nel caso della parasubordinazione non va tanto riscontrato l’inserimento nell’organizzazione aziendale (proprio della subordinazione), essendo suo elemento caratterizzante – oltre alla continuità – il coordinamento con l’organizzazione che, secondo la giurisprudenza in merito all’attività giornalistica, ha comunque carattere attenuato.
L’istruttoria orale e la produzione documentale allegata da INPGI hanno evidenziato – per i giornalisti oggetto dell’accertamento – la sussistenza degli indici caratterizzanti la collaborazione coordinata e continuativa (continuità della prestazione per più anni, richieste dei servizi da realizzare con indicazione dell’evento da curare e della lunghezza dell’articolo, proposte di notizie oggetto di possibili articoli, messa a disposizione dell’attività nell’ambito di istruzioni ricevute con riferimento alle esigenze giornaliere della redazione, oggetto dell’attività sempre coincidente con quello di interesse della testata)”