Con circolare 3723/C del 15 aprile 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito le prime indicazioni sul decreto Cura Italia (D.L. 18-2020) e sul decreto Liquidità alle imprese (D.L. 23-2020).
La Circolare evidenzia, innanzitutto, che fino alla data del 15 maggio i termini previsti dalle singole norme non trovano applicazione, secondo l’istituto tipico del diritto civile della cd sospensione, tale da spiegare i propri effetti per tutto il periodo per il quale gioca la causa giustificativa prevista dalla norma in parola, in modo che non viene tolto valore al periodo eventualmente già trascorso, agendo come una parentesi temporale.
La sospensione dell’art. 103 del D.L. 18/2020 prorogata fino al 15 maggio dal D.L. 23/2020, data la sua portata generale, è applicabile anche al rinnovo dei consigli camerali.
Con riferimento alle attività tipiche delle Camere di commercio, la circolare chiarisce che il periodo di sospensione si applica a Scia, depositi e denunce in genere e al deposito dei bilanci.