L’1 aprile 2020 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2018/775 che indica le modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento.
Innanzi tutto c’è da specificare che per ingrediente primario si intende l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa.
Attenzione al fatto che l’ingrediente primario può essere più di uno visto che Nella definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera q), il regolamento UE 1169/2011 stabilisce che per «ingrediente primario» si intende un ingrediente (forma singolare del termine) o più ingredienti (forma plurale del termine). In base a tale formulazione, si giunge alla conclusione che la definizione di «ingrediente primario» contempli la possibile presenza di più ingredienti primari in un alimento.
Diversamente da quanto emanato dallo Stato Italiano, con decreti che perderanno totalmente la loro validità (peraltro fino ad oggi dubbia visto che sono stati emanati senza rispettare l’iter previsto dalla Commissione Europea), l’origine dell’ingrediente primario va indicato solo in alcuni casi e non sempre a prescindere.
Inoltre tale indicazione potrà essere data per tutti gli alimenti e non solo per alcuni (pasta, riso, pomodoro ecc) come indicato dai vari decreti italiani.
Il regolamento, e quindi l’indicazione, si applica quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche, ad eccezione dei termini geografici figuranti in denominazioni usuali e generiche, quando tali termini indicano letteralmente l’origine, ma la cui interpretazione comune non è un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza.
Questo vuol dire che non sempre va indicata l’origine dell’ingrediente primario, ma solo quando questo è discordante rispetto alle indicazioni di provenienza del prodotto finito riportate in etichetta.
In pratica – Ad esempio, una pasta che in etichetta riporta la bandiera italiana, che invece utilizza grano (ovvero ingrediente primario) canadese. In questo caso va indicata l’origine dell’ingrediente primario poiché discordante con quello che si potrebbe pensare vedendo l’etichetta italiana sulla confezione. Lo stesso varrebbe se il produttore chiamasse il suo prodotto: pasta italiana o comunque usasse qualsiasi mezzo o simbolo per far pensare che la pasta sia italiana (perché magari effettivamente lavorata e prodotta in Italia) ma con l’utilizzo di grano estero (totalmente o in parte).
Quindi in pratica l’indicazione d’origine dell’ingrediente primario sulla generalità delle etichette alimentari – ai sensi del reg. UE 1169/11, articolo 26.3 – è obbligatoria al ricorrere di due condizioni:
1) il Paese di origine o il luogo di provenienza dell’alimento sono indicati (in etichetta o pubblicità),
2) Il Paese di origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è diversa da quella dell’alimento.
Come indicato dall’articolo 1 paragrafo 2 il regolamento 775/2018 non si applica alle indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 o (UE) n. 251/2014, o protette in virtù di accordi internazionali, né ai marchi d’impresa, registrati, laddove questi ultimi costituiscano un’indicazione dell’origine.
L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non è lo stesso paese d’origine o luogo di provenienza indicato per l’alimento, viene fornito come indicato dall’articolo 2 del REG UE 2018/775, con una delle seguenti diciture:
-) «UE», «non UE» o «UE e non UE»; o
-) una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
-) la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; o
-) uno o più Stati membri o paesi terzi; o
-) una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
-) il paese d’origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell’Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;
-) oppure attraverso una dicitura del seguente tenore: «(nome dell’ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.
L’indicazione sull’origine e/o provenienza dell’ingrediente primario deve essere facilmente visibile per il consumatore, chiara e indelebile. Tale notizia deve venire riportata:
– nello stesso campo visivo del Paese d’origine dell’alimento, e
– in caratteri di altezza non inferiore al 75% rispetto a quelli utilizzati per il ‘prodotto in’. Inoltre,
– se l’origine del prodotto è richiamata più volte sulla confezione del prodotto, anche attraverso simboli o immagini, anche l’origine dell’ingrediente primario va ribadita ogni volta nello stesso campo visivo.
Quindi tornando all’esempio della pasta di prima, se sulla confezione viene riportata una bandiera italiana o un riferimento in qualche modo all’italianità di quella pasta, la dicitura che il grano invece è canadese va inserito non solo nell’elenco ingredienti, ma anche nei pressi dell’indicazione sull’italianità (es sotto una ipotetica bandiera italiana magari riferita al produttore, scrivere “con grano canadese” o “con grano extra UE”).
Ricordiamo inoltre anche i seguenti aspetti importanti:
Il nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore responsabile dell’informazione al consumatore non si qualifica come indicazione geografica e non comporta perciò l’applicazione del reg. UE 2018/775. Tuttavia, segnala la Commissione, l’evidenza di richiami geografici testuali o visivi (sia pure associati a nome o indirizzo) può venire considerata ingannevole, allorché priva di altrettanta evidenza su origine e provenienza dell’ingrediente primario.
Tradotto questo aspetto vuol dire che se una azienda italiana che riporta giustamente in etichetta il nome e la ragione sociale (es Pinco Pallino spa Via Dal Dei tali, 1 Milano) ma che non riporta alcun simbolo che richiama all’Italia ed usa grano canadese non ha l’obbligo di indicarlo, non rientrando nel campo di applicazione del Regolamento. Viceversa se l’azienda si chiamasse PASTA ITALIANA spa e nel nome vi è un evidente richiamo, si deve applicare il REG UE 775/2018.
La sede dello stabilimento (di produzione e/o confezionamento) invece si qualifica come notizia volontaria, non essendo obbligatoria per il Regolamento UE 1169/2011 e fa scattare l’obbligo di indicare origine o provenienza dell’ingrediente primario. Quindi se la Pinco Pallino spa riporta sulla etichetta della pasta: “Prodotta nello stabilimento di Brescia in Via Tal dei Tali, 5” allora dovrà rispettare il REG UE 775/2018 e se utilizza grano canadese dovrà indicarlo.
Comunque a chiarire questi e tanti altri quesiti è stato emanato un chiarimento attraverso la COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE sull’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 (2020/C 32/01).
Dott. Matteo Fadenti