Tra le varie norme introdotte dal Governo, con l’approvazione del decreto legge 17 marzo 2020,n.18, per favorire una maggior liquidità alle imprese, va annoverata la disposizione contenuta nell’art. 91, comma 2, con la quale è stato integrato l’art. 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
L’anticipazione del prezzo – L’integrazione apportata si colloca nell’ambito della procedura di erogazione dell’anticipazione del prezzo, pari al 20 per cento del valore del contratto, da corrispondere all’appaltatore, entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, estendendone l’ammissibilità anche nel caso di lavori, servizi e forniture consegnati in via d’urgenza, prima della stipula del relativo contratto.
L’istituto dell’anticipazione del prezzo, ampiamente dibattuto nel tempo, è stato già oggetto delle recenti modifiche con il decreto “sblocca cantieri” del 1 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55, il quale ha esteso l’erogazione dell’anticipazione del 20% a tutte le prestazioni di servizi e forniture e non più ai soli lavori.
La novità – Con l’adozione delle misure di sostegno economico alle imprese durante l’emergenza COVID-19, è stata sancita l’erogazione dell’anticipazione anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del codice dei contratti, con lo scopo, si legge nella relazione governativa, di “fugare dubbi interpretavi relativi alle disposizioni in materia di anticipazione del prezzo a favore dell’appaltatore”, assicurando, in tal modo, “immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata per velocizzare l’inizio della prestazione appaltata”.
Come noto agli operatori del settore, la finalità dell’anticipazione è quella di consentire all’appaltatore di affrontare le spese iniziali necessarie all’esecuzione del contratto. Va, però, ricordato che a margine della problematica che il legislatore ha voluto superare, permangono una serie di adempimenti amministrativi contabili, a supporto della corretta e regolare erogazione della spesa, tra cui l’adozione della determina di affidamento, quella di liquidazione e di ordinazione con la successiva emissione del mandato di pagamento, cui si dovranno sommare, tutte le attività riguardanti gli obblighi sulla prestazioni di idonee garanzie, la verifica sulla regolarità contributiva e, per gli importi superiori ai 5.000€, sulla regolare posizione tributaria di cui all’art. 48 bis del D.P.R. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Salvo poi, in corso d’opera procedere al recupero graduale sulla base degli eventuali stati di avanzamento verifica e svincolo della garanzia, con conseguente aggravio delle procedure amministrative per gli uffici tecnici e per quelli finanziari, già impegnati, peraltro, in questo periodo, in misura e con operatività di natura straordinaria.
Sostanzialmente, con l’art. 91, è stata introdotta una norma di valenza ordinaria, con efficacia permanente, per fronteggiare un momento straordinario, estendendo o alimentando l’utilizzo di un istituto – quello della anticipazione – di per se di deroga – ma normalizzato – delle ordinare misure di “salvaguardia” della finanza pubblica, in un ambito contrattuale non ancora perfezionato, senza tener conto, contestualmente, di un esigenza di semplificazione amministrativa per gli enti locali. In tal senso sono in discussione molteplici proposte. Tra queste, visto il momento straordinario, non “stonerebbe” una limitazione ad un arco temporale limitato, e una modificazione sui termini e sulla validità del documento di regolarità amministrativa e sulla di verifica preventiva presso gli agenti della riscossione per i pagamenti sopra i 5.000,00 euro. Tutto ciò, peraltro, in presenza di una sospensione temporale dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi delle imprese, sancito dal decreto del 17 marzo scorso, con l’obiettivo di favorire una maggiore e immediata liquidità per le imprese.
La contabilizzazione dell’anticipazione – Da ultimo, va evidenziato come la norma in esame, riproponga a pieno titolo la problematica sulla corretta contabilizzazione della anticipazione nei bilanci comunali già trattata dalla Commissione “Arconet” del 15 febbraio 2020. In tale seduta la decisione della Commissione si è attestata sul trattamento dell’istituto dell’anticipazione alla pari dell’acconto sul prezzo, da contabilizzarsi negli stanziamenti di spesa riguardanti l’appalto, in “applicazione del principio contabile generale della prevalenza della sostanza sulla forma”. Va ricordato, comunque, che la stessa Commissione Arconet, nella stessa seduta, ha espresso alcune criticità derivanti dalla suddetta assimilazione e contabilizzazione, auspicandone, in conclusione, un intervento del legislatore diretto alla revisione dell’art. 35, comma 18. Revisione, ora, più che mai indispensabile.
Oscar Gibillini – Dottore Commercialista – Revisore contabile